I diversi diritti attribuibili alle categorie di quote nelle s.r.l.pmi
Triveneto · I.N.2 · 9-2018
Azioni e quote - Categorie di quote - P.M.I.
Massima
In assenza di specifiche previsioni di legge si deve ritenere che i diritti diversi caratterizzanti le categorie di quote nelle s.r.l.-PMI possano essere liberamente determinati nell’atto costitutivo, rispettando unicamente i limiti previsti dall’art. 2265 c.c., in analogia con quanto previsto dall’art. 2348 c.c. per le categorie di azioni.
È comunque necessario che le quote appartenenti alla medesima categoria conferiscano i medesimi diritti.
Inoltre, nelle s.r.l.-PMI in cui siano stati attribuiti particolari diritti a singoli soci ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., non appare possibile creare categorie di quote il cui ambito operativo contrasti, anche solo potenzialmente, con quello dei particolari diritti.
Motivazione
Il comma 2 dell’art. 26 del D.L. n. 179/2012 precisa che l’atto costitutivo della s.r.l.-PMI può liberamente determinare il contenuto delle categorie di quote “nei limiti previsti dalla legge”, affermando così anche per la s.r.l.-PMI la libertà dell’autonomia statutaria nel determinare e articolare il contenuto dei diritti conferiti dalle categorie di azioni. In tal modo viene perseguito anche per le s.r.l.-PMI l’obiettivo di ampliare gli strumenti disponibili alle società per attingere a fonti di finanziamento e viene dato ampio spazio alla creatività degli operatori nell’elaborazione di forme adeguate alla situazione di mercato.
Il legislatore non si preoccupa peraltro di definire i limiti entro i quali le categorie di quote possano attribuire diritti diversi.« »
È preferibile ritenere che i “limiti di legge” cui fa riferimento la norma siano innanzitutto quelli generali e di principio vigenti per tutte le società, anche in assenza di categorie di quote, e precisamente:
(i) il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c. per cui «è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite», di conseguenza non è possibile creare categorie di quote escluse sin dall’origine, in modo totale e costante, dalla partecipazione agli utili e dalla partecipazione alle perdite, né categorie di quote che attribuiscano un particolare diritto agli utili tale da minare (o addirittura escludere) il diritto di uno o più altri soci alla partecipazione agli stessi;
(ii) il rispetto dello schema causale del contratto di società e quindi il divieto di prevedere forme di remunerazione garantite (o un interesse fisso o variabile) in quanto la remunerazione del capitale non può essere svincolata dal risultato (positivo) dell’attività della società e il socio deve essere esposto al rischio della mancata fruizione degli utili.
Diversamente si verrebbe sostanzialmente a trasformare la posizione del socio nella posizione di un creditore (vedi anche Circolare Assonime n. 11/2013).
A questi limiti si aggiungono i limiti tipologici caratterizzanti la società a responsabilità limitata tra i quali:
- il divieto di rappresentare le partecipazioni in azioni (art. 2468, comma 1, c.c.),
- le cause di recesso inderogabili (art. 2473 c.c. e 2481-bis, comma 1, c.c.),
- le competenze inderogabilmente riservate all’organo di amministrazione pluripersonale (art. 2475, comma 1, c.c.),
- il diritto di agire in responsabilità contro gli amministratori e chiederne la revoca (art. 2476, comma 3, c.c.),
- il diritto di sottoporre materie alla decisione dei soci e/o al metodo assembleare,
- le materie riservate alla competenza di soci (art. 2479, comma 2, c.c.),
- le deliberazioni da assumersi con il metodo assembleare (art. 2479, comma 4, c.c.),
- il diritto di impugnare le decisioni invalide dei soci (art. 2479-ter c.c.),
- il divieto di escludere il diritto di opzione nel caso di ricostituzione del capitale per perdite al di sotto del limite legale (art. 2482-ter c.c. e art. 2481-bis, comma 1, c.c.).
Da ultimo il limite insito all’esistenza delle quote di categoria e quindi il rispetto del principio di “uguaglianza relativa” in base al quale tutte le quote appartenenti ad una specifica categoria devono avere il medesimo contenuto, di talché non può ritenersi ammissibile la creazione di categorie di quote che prevedano al loro interno un’attribuzione di diritti diversi.
I diritti diversi che connotano una categoria di quote possono avere ad oggetto, tra l’altro:
- il voto, legittimando qualsiasi deroga al principio di proporzionalità del voto rispetto alla partecipazione detenuta (art. 26, comma 3, D.L. n. 179/2012), ad esempio quote senza diritto di voto, con diritto di voto meno o più che proporzionale, limitato a specifici argomenti o subordinato al verificarsi di condizioni non meramente potestative, con diritto di voto scaglionato, con tetto massimo o con voto determinante;
- gli utili, attribuendo un privilegio o maggiorazione sull’utile conseguito accertato dal bilancio;
- taluni diritti patrimoniali che vengono correlati ai risultati di un dato settore di attività o ad uno specifico affare;
- le perdite, ad esempio prevedendo un diritto alla postergazione;
- la quota di liquidazione;
- il diritto di recesso, attribuendo ulteriori casi di recesso o limitando quelli legali purché non inderogabili;
- la circolazione delle quote stesse, nel senso di assoggettare o non assoggettare solo una o alcune categorie di quote a obblighi, oneri, soggezioni o diritti derivanti da tali clausole;
- la eliminazione o limitazione di diritti del socio, purché non inderogabili;
- il diritto di sottoscrizione nel caso di aumenti di capitale a pagamento, nel senso di prevedere la loro assenza, limitazione o maggiorazione, salvi i limiti di cui all’art. 2482-ter c.c.;
- il diritto di riscatto;
- l’assegnazione di beni sociali in misura più o meno che proporzionale alla partecipazione;
- la ripartizione non proporzionale del corrispettivo della vendita o del riscatto di partecipazioni sociali;
- il diritto alla carica di amministratore;
- il diritto alla nomina di uno o più amministratori;
- il diritto all’aumento gratuito più o meno che proporzionale;
- la limitazione di diritti di controllo, nei limiti imposti dalla legge.
Ci si interroga infine se sia possibile far coesistere i particolari diritti di cui all’art. 2468, comma 3, codice civile, con le categorie di quote.
In termini teorici nulla vieta di far coesistere le “quote ordinarie” con i “particolari diritti del socio” e con le “categoria di quote”, ma in pratica, la reale difficoltà che dovrà affrontare il professionista che si troverà a redigere lo statuto sarà quella di fare tutto il necessario lavoro di adattamento delle clausole al fine di rendere compatibile la coesistenza attuale e futura delle varie tipologie di quote con i particolari diritti.