Imposizione ai soci e agli eventuali obbligazionisti convertibili dell’obbligo di esercitare per intero il diritto di opzione sugli aumenti di capitale

Triveneto · H.G.18 · 9-2007

Aumento di capitale - Aumento oneroso

Massima

Il diritto di opzione spettante ai soci, e agli eventuali obbligazionisti convertibili, sulla sottoscrizione delle nuove azioni derivanti da aumenti di capitale (riconosciuto dall’art. 2441, comma 1, c.c.) comprende la facoltà di sottoscrivere anche solo parzialmente le azioni ad essi riservate.

Pertanto, la delibera che riconosca ai soci, e agli eventuali obbligazionisti convertibili, esclusivamente la facoltà di sottoscrivere integralmente (e non anche parzialmente) le nuove azioni ad essi riservate concretizza un’ipotesi di limitazione del più ampio diritto di sottoscrizione riconosciuto dal codice.

Tale delibera può dunque essere legittimamente adottata solo se ricorrono i presupposti di cui al comma 5 dell’art. 2441 c.c. e nel rispetto della procedura di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Norme collegate

Art. 2441

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