Impresa sociale: denominazione - ragione sociale

Triveneto · U.A.2 · 9-2021

Enti del terzo settore - Impresa sociale

Massima

La denominazione o la ragione sociale di una società commerciale o di una società cooperativa non sociale che si assoggetti alla disciplina dell’impresa sociale deve contenere tanto l’indicazione di “impresa sociale” quanto le indicazioni prescritte per il tipo di società nella quale l’impresa è costituita (“s.n.c. con il nome di uno o più soci”, “s.a.s. con il nome di almeno uno dei soci accomandatari”, “s.p.a.”, “s.a.p.a. con il nome di almeno uno dei soci accomandatari”, “s.r.l.”, o “società cooperativa”).

Poiché la L. 381/1991 deve considerarsi lex specialis rispetto al D.Lgs. 112/2017, nella denominazione delle cooperative sociali e dei loro consorzi, che acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali, l’unica indicazione necessaria è la locuzione di “cooperativa sociale”.

Essendo l’impresa sociale anche un Ente del Terzo Settore, la sua denominazione o ragione sociale può contenere anche l’indicazione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”: ma tale circostanza è una possibilità, non un obbligo.

Motivazione

L’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 112/2017 individua, tra le fonti di disciplina delle imprese sociali ulteriori rispetto al D.lgs. 112/2017, le norme del codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) “in quanto compatibili ..... e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita.”.

Con riguardo alla ragione sociale o denominazione dell’impresa sociale costituita in forma di società commerciale o di cooperativa non sociale vengono pertanto in considerazione:

-anzitutto l’art. 6 del D.Lgs. 112/2017 secondo cui, fatta eccezione per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, “La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l’indicazione di «impresa sociale».”; in quanto compatibile l’art. 12 del D.Lgs. 117/2017 secondo cui, fatta eccezione per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, “La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. ..... L’indicazione di ente del Terzo settore o dell’acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.”; in mancanza e per gli aspetti non disciplinati gli artt. 2292, 2314, 2326, 2453, 2463, comma 2, n. 2) e 2515 del codice civile per i quali la ragione sociale o la denominazione delle società commerciali devono contenere: nelle società in nome collettivo il nome di uno o più soci con l’indicazione di s.n.c.; nelle società in accomandita semplice il nome di almeno uno dei soci accomandatari con l’indicazione di s.a.s.; nelle società per azioni l’indicazione di s.p.a.; . nelle società in accomandita per azioni il nome di almeno uno dei soci accomandatari con l’indicazione di s.a.p.a.; nelle società a responsabilità limitata l’indicazione di s.r.l., con precisazione che la rigidità del modello standard tipizzato dell’atto costitutivo delle s.r.l. semplificate sembra incompatibile con la disciplina dell’impresa sociale prevista dal D.Lgs. 112/2017; nelle società cooperative non sociali l’indicazione di “società cooperativa”.

Il D.Lgs. 112/2017 non contiene la disciplina propria del tipo di società in cui l’impresa sociale è costituita, facendo rinvio alle relative norme del codice civile. Si deve ritenere che le sopra ricordate norme su ragione sociale e denominazione costituiscano parte integrante della disciplina del tipo societario cui sono riferite. Pertanto la specifica disciplina relativa alla ragione sociale o alla denominazione del tipo di società nella quale l’impresa è costituita debbono essere direttamente applicate anche all’impresa sociale. Consegue che la denominazione o la ragione sociale di una società commerciale che si assoggetti alla disciplina dell’impresa sociale deve contenere non solo l’indicazione di impresa sociale, ma anche le indicazioni previste per la ragione sociale o la denominazione del tipo di società da cui è disciplinata.

A diverse conclusioni si deve giungere per l’indicazione di ente del Terzo settore o dell’acronimo ETS. Fatta eccezione per la normativa concernente la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, il D.Lgs. 112/2017 disciplina compiutamente l’impresa sociale. Il codice del Terzo settore in questa materia risulta invece disciplina meramente residuale da applicare solo in quanto compatibile. Consegue che all’impresa sociale non sembra estensibile l’obbligo di inserire nella denominazione l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS, in quanto assorbito dalla necessità di “indicazione di «impresa sociale»" previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 112/2017. Tuttavia ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 “Sono enti del Terzo settore .... le imprese sociali .....” e pertanto alle stesse non si applica il divieto di utilizzo dell’indicazione di ente del Terzo settore o dell’acronimo ETS. Consegue che la denominazione o ragione sociale dell’impresa sociale può contenere anche l’indicazione “Ente del terzo Settore” o l’acronimo “ETS”: tuttavia tale circostanza è una possibilità, non un obbligo.

Infine con riguardo alle cooperative sociali e ai loro consorzi:

l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 112/2017 stabilisce che “acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”; l’art. 1, comma 3 della suddetta L. 381/1991 stabilisce che “La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”.”.

Da una lettura sistematica delle due norme di riferimento si evince che la L. 381/1991 deve considerarsi lex specialis rispetto al D.Lgs. 112/2017: infatti tale ultima normativa, pur essendo cronologicamente posteriore rispetto alla prima, sembra porre il suo ambito di applicazione ristretto ai casi in cui non trova applicazione la norma più specifica, ponendosi con essa in un rapporto di regola ed eccezione (con esclusione di quei punti specifici in cui la L. 381/1991 è stata espressamente modificata dal D.Lgs. 112/2017).

In base al criterio di specialità la fonte di disciplina delle cooperative sociali è anzitutto la L. 381/1991, mentre la disciplina generale dell’impresa sociale vede il suo ambito di applicazione ristretto ai casi in cui non trova applicazione la norma più specifica.

Consegue che alle cooperative sociali non sembra estensibile l’obbligo di inserire nella denominazione l’indicazione di “impresa sociale” previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 112/2017. Tuttavia, poiché ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 112/2017 le cooperative sociali “acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”", alle stesse non si applica il divieto di utilizzo dell’indicazione di “impresa sociale”.

Norme collegate

Art. 1 D.Lgs. 2017 n. 112

Massime collegate (4)