Impresa sociale e controllo di legalità

Triveneto · U.A.5 · 9-2021

Enti del terzo settore - Impresa sociale

Massima

Il controllo di legalità e la verifica dei requisiti che consentono l’iscrizione di un’impresa sociale nella apposita sezione speciale del registro delle imprese sono demandati alla competenza esclusiva del notaio che riceve il relativo atto costitutivo, modificativo o la delibera di trasformazione (o autentica il regolamento di cui all’art. 2 del D.Lgs. 112/2017).

Motivazione

L’articolo 5 del D.lgs. 112/2017 dispone che, ai fini del conseguimento della qualifica di Impresa sociale, gli enti privati e le società devono costituirsi per atto pubblico. Tale regola non soffre eccezioni, salvo che per gli enti religiosi civilmente riconosciuti che intendano svolgere, nell’ambito delle proprie funzioni, anche alcune delle attività indicate nell’art. 2 del D.lgs. 112/2017: in tal caso è comunque previsto che gli enti religiosi adottino uno specifico regolamento, per l’esercizio di dette attività, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

La forma pubblica o quella autentica sono richieste dalla legge con il chiaro intento di garantire il rispetto dei profili di interesse generale che stanno alla base della stessa attribuzione della qualifica di Impresa sociale.

È stata quindi demandata al controllo diretto del pubblico ufficiale la verifica dell’esistenza, nel caso concreto, di quegli elementi ritenuti meritevoli di tutela e che rivestono un generale interesse per la collettività, al fine di poter assegnare quella particolare protezione e le correlate agevolazioni riservate dalla legge.

Pertanto sia in fase costitutiva che in occasione di eventuali successivi interventi modificativi dell’assetto organizzativo interno alle Imprese sociali, il notaio sarà tenuto a controllare in modo specifico la sussistenza di tutti i requisiti necessari al conseguimento della qualifica di Impresa sociale ed in particolare che la denominazione contenga la locuzione di “impresa sociale” (tranne che per gli enti religiosi), che le attività indicate nell’oggetto siano quelle previste nel D.lgs. 112/2017, che venga formalizzata espressamente l’assenza dello scopo di lucro, che il rapporto sociale sia disciplinato in maniera non discriminatoria e che sia consentito il ricorso all’assemblea dei soci/associati in caso di diniego all’ammissione o di esclusione di un associato. Dovrà inoltre porsi attenzione al fatto che amministratori e sindaci siano dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e che sia prevista obbligatoriamente la nomina di un organo di controllo. Infine sarà necessario che l’atto costitutivo contenga anche l’indicazione delle modalità di devoluzione del patrimonio, nei casi di trasformazione o di cessazione dell’impresa, in conformità di quanto stabilito nell’art. 13 del D.Lgs. 112/2017.

Norme collegate

Art. 13 D.Lgs. 2017 n. 112Art. 1 D.Lgs. 2017 n. 112

Massime collegate (2)