Inammissibilità delle dimissioni dei sindaci dal solo incarico di revisione legale o dal solo incarico di controllo di legalità
Triveneto · I.D.9 · 9-2011
Controllo gestionale e contabile - Collegio sindacale e sindaco unico
Massima
Nell’ipotesi in cui al collegio sindacale siano attribuite anche le funzione di revisione legale, non è ammissibile che un sindaco si dimetta dal solo incarico di revisione legale mantenendo quello di controllo di legalità, o viceversa.
Motivazione
La disposizione contenuta nel comma 5 dell’art. 2477 c.c., nella parte in cui prevede che se l’atto costitutivo non dispone diversamente la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale, inibisce di regola la nomina del revisore come organo autonomo nel modello s.r.l.
La stessa non può dunque essere interpretata nel senso che in tale fattispecie sussiste tanto il collegio sindacale quanto il revisore, salva la coincidenza soggettiva dei componenti di detti due organi.
In concreto si istituirà il solo collegio sindacale, quale organo unitario, che svolgerà sia le funzioni di revisione legale sia quelle di revisione dei conti.
A loro volta dette funzioni integrano un’attribuzione unitaria.
A ciò consegue che un sindaco non può dimettersi dal solo incarico di revisione legale mantenendo quello di controllo di legalità o viceversa, poiché in tal caso non sarebbe possibile nominare un altro soggetto cui attribuire le funzioni vacanti, né nominare un collegio sindacale composto da sindaci che svolgano solo funzioni di controllo di legalità e sindaci che svolgano solo funzioni di revisione dei conti.