Incompatibilità di partecipazione a più s.t.p.
Triveneto · Q.A.16 · 9-2013
Atto costitutivo - Soci
Massima
Stante il dettato normativo dell’art. 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011 n. 183 e la disciplina contenuta nel Capo III (artt. 6 e 7) del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, la partecipazione ad una s.t.p. appare incompatibile con la partecipazione ad altra s.t.p. tanto per il socio professionista quanto per il socio per finalità d’investimento o per prestazioni tecniche.
Motivazione
La norma dell’art. 10 comma 6 appare coerente con i precedenti normativi, in particolar modo con il D.Lgs. n. 96/2001 sulla società tra avvocati e con l’art. 2 comma 1 lett. c) del D.L. n. 223/2006.
Il dato normativo non distingue tra soci professionisti e soci non professionisti. Ci si deve domandare se la medesima limitazione sia razionale solo per il “socio professionista” ovvero anche per i “soci non professionisti”.
La partecipazione di soggetti non professionisti ad una società con oggetto esclusivo l’attività professionale protetta non può che risentire nella struttura causale del rapporto partecipativo della tutela dell’interesse pubblicistico sotteso alla professione ed al fatto che la prestazione sia eseguita dal socio in possesso dei requisiti.
Ma la partecipazione alla s.t.p., più evidentemente per il socio non professionista che rende prestazioni tecniche ma anche per il socio capitalista, pone questi soggetti in una posizione tale da poter influire sulla gestione ed esercitare all’interno dell’organizzazione poteri per orientare le strategie gestionali. Addirittura, nell’esercizio di alcune professioni la mera informativa da parte del socio non professionista dell’esistenza di un incarico professionale può essere elemento che può compromettere l’esecuzione stessa della prestazione professionale. A tal proposito non sembra aver portato elementi di novità il comma 7 (come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con legge 24 marzo 2012, n. 27) che introduce la possibilità per il socio professionista di opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. Infatti, tale facoltà in primo luogo non può essere opposta agli amministratori che possono essere anche terzi o soci non professionisti (v. Orientamento Q.A.11) ed in secondo luogo, come sopra precisato, anche la mera notizia dell’esistenza dell’incarico potrebbe nuocere al suo svolgimento.
In quest’ottica, allora, troverebbe spiegazione – e non appare irrazionale – il generale divieto posto dal comma 6 di partecipazione ad altra società tra professionisti, che quindi interesserebbe tanto i soci professionisti che quelli non professionisti.
La norma dunque sarebbe diretta ad escludere conflitti di interessi e tutelare l’indipendenza e l’autonomia del socio professionista nell’esercizio della professione ordinistica.
Per quanto riguarda l’applicabilità pratica, l’art. 7.1 del Regolamento STP prevede l’iscrizione della società con funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia nella sezione speciale del Registro Imprese istituita ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.Lgs. n. 96/2001, proprio ai fini della verifica di tale incompatibilità. Così come previsto nella Relazione al Regolamento STP, l’accertamento della situazione di incompatibilità deve essere svolto dal notaio in sede di costituzione della s.t.p. o di modifica dell’atto costitutivo. A tal proposito appare professionalmente adeguata una verifica tramite visura nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese istituita ai sensi dell’art. 16 comma 2 secondo periodo del D.lgs. 2 febbraio 2001 n. 96, iscrizione disposta per la s.t.p. dall’art. 7 del predetto D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 proprio in funzione di detto controllo: quindi tale verifica appare necessariamente adeguata allo scopo stesso.