Inderogabilità del procedimento di liquidazione
Triveneto · J.A.12 · 9-2009
Scioglimento e liquidazione della società - Società di capitali
Massima
La disciplina in tema di scioglimento e liquidazione delle società di capitali è inderogabile, per cui non è legittimo omettere la fase di liquidazione ed il procedimento stesso deve percorrere tutte le tappe previste dalla legge fino alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Motivazione
Le norme che disciplinano il procedimento di liquidazione delle società di capitali non sono derogabili dalla volontà dei soci perché dettate dal legislatore a tutela di un interesse pubblico, e quindi superiore, che traspare dall’intera disciplina positiva.
Tale inderogabilità era già sostenuta prima della riforma dalla prevalente dottrina e dalla pressoché unanime giurisprudenza (di merito e di legittimità).
Nella prudenza che deve guidare l’operatore del diritto è da ritenere che - anche dopo la riforma del diritto societario – tale principio della inderogabilità del procedimento di liquidazione debba trovare applicazione.
L’affermazione trae sostegno da un’articolata serie di argomentazioni.
In linea generale il procedimento di liquidazione costituisce una fase ineliminabile per le persone giuridiche (v. art. 30 c.c. e artt. 11-21 disp. att. trans. c.c.).
Va posto, infatti, risalto al fatto che le società di capitali godono di autonomia patrimoniale perfetta, con responsabilità limitata dei soci al solo conferimento, con la conseguenza che il creditore sociale insoddisfatto, dopo la cancellazione della società, sarebbe obbligato ad intraprendere una pluralità di azioni contro i singoli soci, ciascuno dei quali rimane obbligato peraltro solo nei limiti di quanto riscosso, così come dispone l’art. 2495, comma 2, c.c. Con l’ulteriore pregiudizio che in tali azioni il creditore sociale soffrirebbe altresì il concorso dei creditori personali del socio.
Dal che si evidenzia la valenza della procedura di liquidazione come strumento indirettamente tutorio degli interessi dei terzi, in primis i creditori sociali.
È poi da osservare che il mancato richiamo nella disciplina legale all’art. 2275 c.c. in tema di società personali, evidenzia la volontà del legislatore di diversificare il procedimento di liquidazione delle società di capitali rispetto a quello delle società di persone sul punto della sua derogabilità da parte dei soci.
Tale argomento appare oggi più forte, poiché la riforma ha dettato per la liquidazione delle società di capitali una disciplina del tutto autonoma rispetto a quella delle società di persone, mentre anteriormente la tecnica normativa prevedeva dei richiami al tessuto normativo dello scioglimento e liquidazione delle società personali.
La circostanza che il legislatore della riforma abbia dato una disciplina comune alle spa ed alle srl (e più in generale alle società di capitali), relativamente alla fattispecie dissolutiva delle stesse, dopo aver fornito, invece, una disciplina sostanziale separata ed autonoma, ispirata a ben diversi principi di fondo, per la spa da un lato (caratterizzata da una organizzazione corporativa pregnante) e per la srl dall’altro (caratterizzata dalla centralità della persona del socio, così da determinare un allentamento dei principi della organizzazione corporativa) è indice normativo che l’interprete non deve e non può sottovalutare.
La disciplina della liquidazione assume sempre un tono imperativo, non tollera deroghe e prevede meccanismi di intervento giudiziale non applicabili durante la normale vita della società (si pensi alla legittimazione del socio a supplire all’inerzia degli organi sociali per la nomina dei liquidatori, provocando la designazione ope iudicis dell’organo di liquidazione ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c., ovvero alla possibilità di una iniziativa del pubblico ministero in tema di revoca dei liquidatori in presenza di giusta causa prevista dall’ art. 2487, ultimo comma, c.c.).
Quest’ultima disposizione è assai importante sul piano sistematico, in quanto testimonia l’interesse pubblicistico sotteso alla disciplina e al regolare svolgimento del procedimento di liquidazione, in totale difformità rispetto alla analoga disciplina dell’organo amministrativo durante la normale vita della società: infatti, l’intervento del pubblico ministero è previsto dall’art. 2409, ultimo comma, c.c. solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, mentre in tema di procedimento di liquidazione tale intervento è esteso indistintamente a tutte le società di capitali.
Dunque, appare chiaro che nella fase dissolutiva della società vi è un interesse di natura pubblicistica, e quindi superiore a quello dei soci, a che la procedura legale sia rigorosamente seguita.
Nella stessa prospettiva, inoltre, l’art. 2495 c.c. legittima i soli liquidatori a richiedere, una volta che sia stato approvato il bilancio finale di liquidazione, la cancellazione della società dal registro delle imprese, sottolineando quindi – ancora una volta – la necessità dell’organo di liquidazione, da un lato, e l’inderogabilità del procedimento, dall’altro.
L’omissione della procedura di liquidazione priverebbe i terzi (in primis i creditori sociali) della garanzia ulteriore della responsabilità diretta dei liquidatori prevista dall’art. 2495, comma 2, c.c. (dopo la cancellazione della società: se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ultimi), ovvero dall’art. 2491, comma 3, c.c. (in caso di violazione del divieto di riparto di acconti sulla liquidazione).
Appare, inoltre, come l’ordinamento sia volto a rimettere la gestione della vicenda dissolutiva delle società di capitali ad un organo concettualmente diverso dagli amministratori, la cui nomina e la cui durata in carica, ad esempio, sono state sottoposte a regole proprie e differenti rispetto a quelle dettate per gli amministratori (basti pensare che la designazione e la sostituzione dei liquidatori sono attribuite nella spa all’assemblea straordinaria ex art. 2365 c.c. e nella srl alla decisione dei soci con metodo assembleare e con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo ex art. 2487, comma 1, c.c. oltre a poter essere disposta dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c.), organo nei confronti del quale sono possibili anche rimedi qualitativamente diversi rispetto a quelli previsti per gli amministratori (ad esempio la possibilità di revoca giudiziale in presenza di giusta causa, anche su istanza del pubblico ministero, come anzidetto), rimedi peraltro che si affiancano, senza sostituirsi, a quelli propri degli amministratori (in primis v. art. 2409 c.c. La tesi dell’applicabilità di detta norma anche alle società in liquidazione sembra da preferire rispetto a quella che la nega, facendo leva esclusivamente sul dato letterale, senza considerare che amministratore giudiziario è colui che è chiamato ad assumere temporaneamente il governo della società nello stato – attivo o liquidativo – in cui essa si trova, al solo scopo di rimuovere quelle irregolarità da chiunque – amministratori o liquidatori – commesse che, per la loro maggiore gravità, non sarebbero senza il suo intervento eliminabili).
Ancora, l’art. 2487 bis, comma 3, c.c. prevede (o impone) un passaggio di consegne, dettagliato nel contenuto, tra organo di amministrazione ed organo di liquidazione.
Ancorché la procedura della liquidazione possa dirsi ordinata alla monetizzazione del patrimonio sociale, al soddisfacimento dei creditori della società ed alla distribuzione dell’attivo residuo tra i soci, quanto fin qui detto in merito alla inderogabilità della procedura vale anche nell’ipotesi di mancanza di creditori sociali, di patrimonio o di mancato svolgimento di attività da parte della società.
Anche l’accertamento della mancanza di crediti e debiti, infatti, non può che avvenire nelle forme imposte per la liquidazione formale.