Inerzia dei soggetti legittimati a sollecitare la decisione dei soci o a convocare l’assemblea su richiesta del terzo del capitale
Triveneto · I.B.30 · 9-2010
Assemblea e decisioni dei soci - Convocazione assemblea e rinvio
Massima
Nel caso di inerzia dei soggetti statutariamente legittimati ad attuare il procedimento di decisione dei soci mediante consenso o consultazione scritta ovvero nel convocare l’assemblea se richiesti da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale (o la minor percentuale eventualmente determinata dallo statuto) sarà applicabile per analogia il rimedio giurisdizionale di cui all’art. 2367, comma 2, c.c.
Motivazione
Nel presupposto che lo statuto di s.r.l. individui i soggetti legittimati ad attuare il procedimento di decisione mediante consenso o consultazione scritta, ovvero legittimati a convocare l’assemblea, si è inteso affrontare il problema di cosa accade in caso di loro inerzia.
Fermo quanto precisato in sede di commento degli orientamenti I.B.27 e I.B.28, si ritiene che in tal fattispecie sia applicabile per analogia la previsione di cui all’art. 2367, comma, 2 c.c.
La questione trae origine dalla circostanza che il codice civile non si preoccupa di individuare in alcun modo i soggetti legittimati a convocare l’assemblea di s.r.l., né rimette espressamente tale individuazione all’autonomia statutaria, né, tantomeno, detta una disciplina per l’ipotesi di loro inerzia nella convocazione.
Al contrario le disposizioni dettate per la S.p.A. individuano inderogabilmente negli amministratori i soggetti legittimati a convocare l’assemblea (art. 2366, comma 1, c.c., salva la previsione dell’art. 2406 c.c.), e contemplano un rimedio giudiziale nell’ipotesi di loro inerzia (convocazione disposta dal tribunale ex art. 2367, comma 2, c.c.).
La mancanza di disciplina positiva nella s.r.l. appare ingiustificata, poiché è ben possibile, anche in tale modello societario, che si possa verificare un’inerzia dei soggetti legittimati nel convocare un’assemblea, o nel promuovere una decisione mediante consenso o consultazione scritta.
La particolarità della s.r.l. risiede nella circostanza che la questione dell’inerzia dei soggetti legittimati nel sollecitare una decisione dei soci si pone esclusivamente nel caso in cui lo statuto individui tali soggetti.
Nel caso contrario, infatti, coincidendo soggettivamente il potere di convocazione dei soci con quello di richiedere tale convocazione, non è ipotizzabile alcuna inerzia. Circoscritto dunque il problema è ora possibile ricercarne la soluzione.
In tutte le società di capitali è prevista quale causa di scioglimento l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea (art. 2484, comma 1, n. 3, c.c.) e non anche l’inerzia degli amministratori, o degli altri soggetti a ciò eventualmente legittimati, nel sollecitare le decisioni dei soci.
Ciò appare coerente con il sistema, i soci non hanno alcun obbligo di intervenire nelle assemblee né di adottare decisioni, al contrario tutti gli altri organi sociali sono obbligati ad adempiere alle loro funzioni, gli amministratori ad amministrare, i sindaci a vigilare, i revisori a controllare i conti.
È per questo motivo che l’inerzia dell’assemblea è prevista quale causa di scioglimento della società, mentre quella degli altri organi sociali opera solo sul piano delle responsabilità, giustificando eventualmente una sostituzione dei loro componenti da parte dei soci.
Ecco dunque che anche nella s.r.l. si pone il problema di individuare un rimedio all’eventuale inerzia dei soggetti legittimati nel sollecitare una decisione dei soci, poiché in assenza di uno specifico rimedio, solo per tale modello societario, sussisterebbe un’ulteriore causa di scioglimento della società: l’impossibilità di attuare decisioni dei soci per inerzia dei soggetti legittimati a sollecitarle.
Affermazione talmente paradossale da smentirsi da sola.
È inoltre da considerare che le decisioni in concreto non sollecitate potrebbero essere proprio quelle volte a sostituire gli amministratori inerti, i quali, in assenza di rimedi giurisdizionali, si garantirebbero in tal modo una permanenza in carica illimitata, avendo cura di promuovere le sole decisioni ordinarie che garantiscano la sopravvivenza della società, quali l’approvazione del bilancio e la destinazione degli utili.
Per quanto sopra, dunque, si ritiene che anche nella s.r.l., per eadem ratio, sia esperibile il rimedio previsto dall’art. 2367, comma 2, c.c. di convocazione giudiziale delle assemblee (o di promozione delle decisioni mediante consultazione o consenso scritto) in caso di inerzia dei soggetti a ciò statutariamente legittimati.