Insussistenza dell’obbligo di adeguare le clausole degli originari patti sociali alle modifiche intercorse
Triveneto · O.A.9 · 9-2014
Atto costitutivo - Aspetti formali
Massima
Il codice civile prevede per le sole società di capitali l’obbligo di depositare nel registro delle imprese il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata ogniqualvolta sia deliberata una sua modifica (art. 2436, ultimo comma, c.c.).
L’assenza di un’analoga disposizione per le società di persone porta a ritenere che le modifiche dei patti sociali delle medesime siano ritualmente adottate senza alcuna necessità di aggiornare le singole clausole divenute incompatibili.
Tali modifiche, una volta ritualmente iscritte, sono comunque opponibili ai terzi anche per le eventuali parti che dovessero contrastare con precedenti versioni dei patti sociali non formalmente aggiornate. Così, ad esempio, l’iscrizione del recesso di un socio avvenuta unilateralmente per atto pubblico o scrittura privata autenticata (vedi orientamento O.A.8) rende opponibile ai terzi la sua uscita dalla compagine sociale sotto tutti i profili (partecipazione agli utili, poteri di amministrazione e rappresentanza, fallibilità), anche se non è accompagnata da alcuna riformulazione delle clausole dei patti sociali in cui è contenuto il suo nominativo.
Motivazione
Nella stragrande maggioranza delle società di persone il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, in quanto accade raramente che si deroghi alla regola dell’unanimità dettata in via residuale dall’art. 2252 c.c.
L’intervento abituale di tutti i soci alle modifiche del contratto sociale ha favorito l’instaurarsi della prassi di accompagnare le decisioni sulle modifiche alla riformulazione degli articoli storici del contratto divenuti incompatibili con le modifiche adottate, come se quest’ultimo fosse uno statuto di società di capitali.
Se l’intervento unanime dei soci alle modifiche contrattuali non fosse stato abituale probabilmente non si sarebbe mai instaurata detta prassi, in quanto la modifica di una clausola del contratto determina spesso la necessità di modificarne un’altra, che però richiede una specifica negoziazione da parte di tutti i soci.
Si pensi all’ipotesi di una società di persone in cui sia prevista la libera trasferibilità delle quote di partecipazione, nella quale la cessione sia posta in essere da un socio coamministratore a favore di un terzo, o da un socio il cui nome compaia nella ragione sociale o al quale sia riconosciuto un privilegio nella ripartizione degli utili. In tali ipotesi sarà necessario definire i nuovi poteri di amministrazione del socio entrante e dei soci superstiti, la nuova ragione sociale e le nuove quote di partecipazione agli utili. Decisioni tutte che, ovviamente, non possono essere adottate dal solo socio cedente e dal terzo entrante.
Come detto, nonostante non ricorra alcun obbligo di legge di aggiornare gli articoli dei patti sociali divenuti incompatibili con le modifiche sopravvenute, la prassi contraria è fortemente consolidata, al punto che è diffuso il convincimento che un tale obbligo sussista, in analogia con quanto previsto dall’art. 2436, ultimo comma, c.c. per gli statuti delle società di capitali.
Se ciò fosse vero sarebbe di fatto impossibile iscrivere nel registro imprese quelle modifiche che si perfezionano senza l’intervento di tutti i soci e che richiedono ulteriori adeguamenti del contratto sociale rispetto a quelli oggetto di modifica. Si pensi alle ipotesi delle modifiche deliberate a maggioranza in virtù di una specifica previsione in tal senso contenuta nei patti sociali, a quelle del recesso o dell’esclusione, a quella del trasferimento delle partecipazioni per decreto del giudice in seguito a procedura esecutiva, al decesso del socio, e così via.
L’orientamento in commento è volto, dunque, a ribadire che nelle società di persone non ricorre alcun obbligo di aggiornare gli articoli storici del contratto sociale contestualmente all’adozione delle sue modifiche, confermando in tal modo la piena efficacia ed iscrivibilità nel registro delle imprese di quelle modifiche contrattuali che si perfezionano senza l’intervento di tutti i soci e che, per tale motivo, non possono contemplare la riscrittura di tutti gli articoli dei patti sociali divenuti incompatibili.
La pubblicità nel registro imprese degli atti e fatti modificativi delle società di persone è di tipo storico, al pari di quella che avviene nei registri immobiliari.
Si tratta di una sorta di “archiviazione” in continuità di atti successivi la cui somma determina la situazione giuridica attuale opponibile ai terzi. Chi effettua un’ispezione nel registro imprese non può limitarsi a consultare l’ultimo atto depositato, ma deve verificare la sua connessione logico-giuridica con i precedenti al fine di ricostruire l’evoluzione storica del contratto sociale e la sua attuale vigenza.
Ciò che è richiesto per una rituale pubblicità degli atti e fatti modificativi delle società di persone, dunque, non è l’aggiornamento di precedenti versioni del contratto sociale, quanto, piuttosto, la continuità e coerenza storica delle modifiche depositate (esattamente come accade per la pubblicità nei registri immobiliari).
Così, ad esempio, una volta iscritto nel registro imprese un decreto di trasferimento della partecipazione di un socio esecutato, sarà opponibile ai terzi la sua uscita dalla compagine sociale ancorché il giudice che ha emanato il decreto non abbia potuto contestualmente disporre la modifica degli articoli del contratto sociale originario che contengono il nominativo del socio uscente.
Qualora, poi, una modifica del contratto determini la necessità di intervenire su clausole che devono essere oggetto di negoziazione tra soci diversi o ulteriori rispetto a quello o quelli che hanno adottato tale modifica, come, ad esempio, nell’ipotesi in cui receda dalla società il socio il cui nominativo appare nella ragione sociale, tali clausole non potranno intendersi modificate fino a quando non intervenga la specifica decisione in tal senso da parte dei soci a ciò legittimati.
In ogni caso, non può ritenersi che il mancato adeguamento di clausole storiche del contratto sociale divenute incompatibili con le modifiche ritualmente intercorse determini l’illegittimità, e la conseguente non iscrivibilità, di quest’ultime.