Insussistenza di limiti oggettivi ai conferimenti in natura valutati ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b, c.c.
Triveneto · H.A.10 · 9-2010
Conferimenti - Conferimenti in natura
Massima
Il procedimento di valutazione delineato per i conferimenti in una spa dall’art. 2343 ter, comma 2, lett. b), c.c., stante la sua alternatività rispetto al procedimento di cui alla lett. a) del medesimo comma e la mancanza di limitazioni od esclusioni testuali, può avere ad oggetto qualsiasi bene che sia conferibile in natura (diverso da quelli di cui al comma 1 dello stesso art. 2343 ter c.c.), a prescindere da una sua preesistente autonoma inclusione tra le voci di bilancio del soggetto conferente o da una sua autonoma iscrivibilità nel bilancio della società conferitaria.
Lo stesso potrà dunque essere posto in essere anche con riferimento a conferimenti di aziende o rami d’azienda; beni di proprietà di persone fisiche non imprenditori; beni di imprenditori individuali o collettivi il cui bilancio non sia sottoposto a revisione legale.
Motivazione
Il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (così come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224) ha introdotto un nuovo articolo nel codice civile (l’art. 2343 ter c.c.) che prevede dei procedimenti semplificati di valutazione per i conferimenti in natura a favore di s.p.a. (sia nella fase costitutiva della società che in sede di liberazione di un aumento del capitale). Con tale disposizione (di recepimento di facoltà previste dalla direttiva 2006/68/CE) si è così “attenuata” la rigidità della disciplina in tema di conferimenti che la legge di riforma del 2003 aveva riservato alle s.p.a. a differenza, invece, delle s.r.l.
Come si ricorderà, mentre l’art. 2343 c.c., dettato per le s.p.a., prescrive che chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto nominato da tribunale nel cui circondario ha sede la società, l’art. 2465 c.c., dettato per le s.r.l., prescrive che chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
A fronte della maggiore flessibilità prevista per le s.r.l. (consistente nella possibilità per gli interessati di scegliere l’esperto per la valutazione purché iscritto nel registro dei revisori legali dei conti) si contrappone la disciplina più rigida prevista per le s.p.a. per le quali l’esperto deve necessariamente essere nominato dal tribunale.
L’art. 2343 ter c.c., di nuova introduzione, come già si è detto, prevede dei procedimenti semplificati di valutazione per i conferimenti in natura a favore di s.p.a. e più precisamente:
al comma 1 esclude la necessità di far ricorso alla perizia ex art. 2343 c.c. se oggetto di conferimento sono valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario negoziati su uno o più mercati regolamentati ed a condizione che il valore attribuito a detti valori e/o strumenti ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo sia pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati nei sei mesi precedenti il conferimento; al comma 2, invece, esclude la necessità di far ricorso alla perizia ex art. 2343 c.c. se il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o ai crediti conferiti, diversi da quelli di cui al comma 1, corrisponda: al fair value (con la precisazione che per la definizione di fair value si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea) iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero al valore risultante da una valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, se ed in quanto effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
All’indomani dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142/2008 da taluno si è ritenuto che vi sia un collegamento tra la fattispecie di cui al sub a) e la fattispecie di cui al sub b) del comma 2 dell’art. 2343 ter c.c., e che quindi si debba escludere la possibilità di ricorrere alla valutazione di cui sub b) per beni per i quali non si possa ricorrere anche alla valutazione prevista sub a) e quindi per beni non iscritti o non autonomamente iscrivibili nel bilancio della conferente (ad esempio un’azienda o un ramo di azienda). Al riguardo si ritiene che nella norma non sia possibile rinvenire alcun collegamento tra la fattispecie di cui al sub a) e la fattispecie di cui al sub b), nel senso che entrambe le fattispecie debbono avere necessariamente per oggetto gli stessi beni e/o diritti. Le due fattispecie appaiono, invece, tra loro assolutamente autonome. La fattispecie di cui sub b), in particolare, appare più ampia della fattispecie di cui sub a); infatti:
la fattispecie sub a) riguarda necessariamente beni e crediti che risultino ricompresi tra le poste di bilancio ed il cui valore sia desumibile dal bilancio e/o dalla nota integrativa; la fattispecie sub b) può, invece, riguardare qualsiasi bene, diritto, attività, valore che sia conferibile a liberazione del capitale sociale di una s.p.a., non ponendo la norma limitazioni ed esclusioni di sorta. Anzi la fattispecie di cui sub b) assume un significato proprio se utilizzabile per quei beni e diritti il cui valore non sia desumibile dal bilancio (in quanto non iscritti o non iscrivibili autonomamente) e per i quali non ci si può avvalere della procedura di cui al sub a).
Questa conclusione, cui si era già giunti sulla base del testo originario dell’art. 2343 ter , comma 2, lett. b, c.c., così come introdotto dal D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142, sembra trovare conferma definitiva nel nuovo testo che ha assunto la disposizione de quo a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224.
Infatti, se originariamente sia nella fattispecie di cui al sub a) che nella fattispecie di cui al sub b) si faceva espresso riferimento al medesimo concetto di “valore equo”, cosicché si poteva essere indotti a ritenere le due fattispecie avessero ad oggetto i medesimi beni, ossia beni iscritti e/o iscrivibili in bilancio (come da taluno ritenuto, giusta quanto sopra già precisato), a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224, invece, si è proceduto a distinguere in maniera netta il “valore” di riferimento da utilizzare nella fattispecie di cui sub a) (per la quale si parla ora di «fair value») dal valore di riferimento da utilizzare nella fattispecie di cui sub b) (per la quale si parla ora di «valore risultante da una valutazione ...») Ciò a conferma che le due fattispecie sono autonome tra di loro ed applicabili in base a diversi presupposti.
Per la fattispecie di cui al sub b) non si è più legati al “valore equo”, che poteva evocare un valore comunque risultante da un bilancio o da un documento contabile. Il valore risultante da “una valutazione”, al contrario, può, invece, riguardare qualsiasi bene o attività comunque conferibile in una s.p.a.
Per quanto sopra si ritiene che possa trovare applicazione la procedura semplificata di valutazione di cui al punto b) del comma 2 dell’art. 2343 ter c.c. nelle seguenti fattispecie:
conferimento di azienda o di ramo di azienda; conferimento di beni di proprietà di persone fisiche non imprenditori; - conferimento di beni di imprenditori - individuali o collettivi - il cui bilancio non sia sottoposto a revisione legale.