Irrilevanza sulle validità delle delibere delle eventuali mancate risposte alle domande dei soci formulate ai sensi dell’art. 127 ter T.U.F.

Triveneto · H.N.3 · 9-2011

Assemblea e decisioni dei soci - Intervento

Massima

Deve ritenersi irrilevante, ai fini della validità delle delibere ritualmente assunte da un’assemblea regolarmente costituita, l’eventuale mancata risposta da parte degli amministratori ad una o più domande formulate dai soci ai sensi dell’art. 127 ter T.U.F.

Tale mancata risposta potrà esclusivamente produrre, qualora ne ricorrano i presupposti, il diritto al risarcimento del danno in capo al socio non soddisfatto.

Motivazione

L’art. 127 ter T.U.F., nell’attribuire ai soci il diritto di porre domande anche prima dell’assemblea, non prevede alcuna conseguenza per il caso di mancata o insoddisfacente risposta.

Si pone dunque il problema di comprendere cosa accade in tale ipotesi.

La disposizione in commento è stata introdotta nell’ordinamento interno in recepimento della Direttiva 2007/36/CE, che, come è noto, tende a favorire l’effettivo esercizio dei diritti sociali da parte dei soci non residenti nello stato comunitario ove ha sede la società di cui sono azionisti.

Per favorire tale esercizio è stato, in particolare, ampliato il diritto di voto a distanza, consentendo in tal modo ai soci di non dover intervenire fisicamente nel luogo della riunione per poter espletare le formalità di voto.

Le tecniche di intervento e voto a distanza introdotte nel T.U.F. sono amplissime, dalla delega cartacea a quella digitale, dal voto per corrispondenza a quello elettronico.

La previsione del voto per corrispondenza, o tramite il delegato designato dalla società a cui impartire specifiche istruzioni, implica però la necessità che il socio maturi prima dell’assemblea il proprio convincimento.

È stato proprio per favorire tale preventiva formazione di volontà che è stato introdotto il diritto per i soci di porre domande prima dell’assemblea e l’obbligo per la società di rispondere a dette domande.

La disposizione contenuta nell’art. 127 ter T.U.F. è tuttavia inadeguata a soddisfare il diritto di informativa preassembleare che la Direttiva riconosce al socio, poiché nella stessa è previsto che la società possa rispondere alle domande anche in assemblea, dunque nel momento in cui i soci che hanno manifestato il voto per corrispondenza, o impartito istruzioni di voto al delegato della società, hanno già effettuato le proprie scelte.

È inoltre possibile che arrivi alla società un numero di quesiti tale da non consentire una adeguata risposta nei tempi previsti per lo svolgimento dell’assemblea.

Potrebbe anche accadere che un socio non reputi soddisfacente, o giudichi elusiva, una determinata risposta.

È dunque evidente che nel caso concreto potrebbe generarsi un conflitto tra il diritto dei soci ad ottenere una risposta esaustiva ad ogni loro quesito e quello dell’assemblea regolarmente costituita di addivenire ad una deliberazione.

Bisogna anche considerare che in sede assembleare non è possibile per i soci intervenuti accertare se il diritto riconosciuto a tutti i soci dall’art. 127 ter T.U.F. di ricevere risposta alle loro domande sia stato soddisfatto.

È infatti il solo organo amministrativo a conoscenza di quanti quesiti sono pervenuti alla società e a quali di essi sia stata data puntuale risposta, ovvero non sia stata data risposta specifica perché ricompresi in quelli in formato domanda/risposta disponibili sul sito internet della società ai sensi dell’art. 127 ter, comma 2, T.U.F.

Tanto più che saranno proprio i soci che hanno formulato quesiti in anticipo a distanza che con ogni probabilità non saranno presenti in assemblea per contestare eventuali mancate risposte, ovvero per verificare se ai loro quesiti sarà data risposta in assemblea.

Quanto sopra porta a ritenere che il diritto all’informativa preassembleare, attuato mediante il meccanismo dei quesiti di cui all’art. 127 ter T.U.F., non sia un presupposto di validità dell’assemblea, ma un diritto individuale del socio.

L’assemblea, pertanto, una volta regolarmente costituita, sarà sempre legittimata ad adottare le delibere all’ordine del giorno, salvo il disposto dell’art. 2374 c.c.

È infatti proprio quest’ultima norma che risolve il possibile conflitto tra il diritto della maggioranza assembleare ad adottare decisioni e quello di singoli soci di minoranza di ottenere adeguate informazioni: i soci di minoranza che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e che dichiarino di non essere adeguatamente informati potranno chiedere il rinvio dell’assemblea per una sola volta e di non oltre cinque giorni.

In omaggio ai principi generali sulle obbligazioni, è infine da ritenere che al socio al quale non sia stata data risposta nei termini di cui all’art. 127 ter T.U.F. spetti il diritto al risarcimento dell’eventuale danno cagionato da tale inadempimento.

Norme collegate

Art. 127-ter TUFArt. 2370