Iscrizione nel registro delle imprese
Triveneto · Q.A.4 · 9-2013
Atto costitutivo - Aspetti formali
Massima
L’iscrizione delle società tra professionisti nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013, non è sostitutiva dell’iscrizione della medesima società nella Sezione Ordinaria o in altra Sezione Speciale eventualmente richiesta dalle norme proprie del tipo prescelto, ma si aggiunge ad essa.
L’iscrizione di cui all’art. 7 del Regolamento ha solo la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell’incompatibilità di cui all’art. 6 del medesimo Regolamento, mentre l’iscrizione richiesta dalla disciplina del modello prescelto produce tutti gli effetti che gli sono propri, compreso quello costitutivo della persona giuridica per le società di capitali.
Motivazione
Con questo Orientamento si è inteso chiarire che il regime pubblicitario delle s.t.p. è quello ordinario del tipo prescelto.
Nonostante la sinteticità della normativa, appare chiara la volontà del Legislatore di consentire la costituzione di s.t.p. esclusivamente adottando uno dei modelli societari tipici regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile e, quindi, con applicazione di tutte le regole organizzative e di funzionamento che sono proprie del modello prescelto, in primis le regole sulla efficacia costitutiva e/o dichiarativa dell’iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti costitutivi e delle successive modifiche.
Per quanto riguarda le s.t.p. costituite in forma di società di capitali, con l’iscrizione nel Registro delle Imprese le stesse acquistano la personalità giuridica (artt. 2331 c.c. in tema di s.p.a., applicabile ex art. 2454 c.c. alla s.a.p.a.; art. 2464, ultimo comma, c.c. che richiama l’art. 2331 c.c., in tema di s.r.l.; art. 2523, comma 2, c.c. in tema di soc. cooperative che richiama l’art. 2331 c.c.). Quindi troveranno applicazione le regole sull’autonomia patrimoniale perfetta e quelle in tema di rappresentanza proprie di tali modelli societari, per cui il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2384 c.c. in tema di s.p.a.; art. 2475bis c.c. in tema di s.r.l.; applicabili alla soc. cooperativa ex art. 2519 c.c.).
In tema di società personali l’iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese è prevista dall’art. 2200 c.c. solo per le s.n.c. e le s.a.s., con le conseguenze, per la mancata iscrizione, regolamentate rispettivamente dagli artt. 2297 e 2317 c.c.
Non vi è obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese per le società semplici aventi ad oggetto attività professionali.
A tal proposito l’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 ha disposto l’istituzione ai fini della iscrizione nel Registro delle Imprese di una Sezione Speciale relativa alle società tra professionisti con funzioni di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. È evidente che tale norma non poteva disporre che in relazione all’oggetto della sua disciplina e quindi non poteva che riferirsi alla sola “società tra avvocati”. Società tra avvocati che in forza della citata normativa, pur disciplinata per quanto non previsto - dalle norme che regolano la società in nome collettivo, non è iscrivibile nella Sezione Ordinaria, con importanti problematiche circa le conseguenze di tale mancata iscrizione, in primo luogo l’applicabilità del regime, meno favorevole, di cui all’art. 2297 c.c. e quindi, sostanzialmente, l’applicazione delle norme sulla società semplice, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale dei soci laddove la legge speciale non abbia dettato regole particolari (art. 26).
Le s.t.p. costituite ai sensi dell’art. 10 legge n. 183/2011, fatta eccezione quindi per quelle costituite in forma di società semplice, saranno sempre soggette all’iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese (ex art. 2200 c.c.), beneficiando così dell’efficacia dichiarativa (art. 2193 c.c.) della pubblicità dei fatti concernenti la rappresentanza, secondo le regole del tipo adottato, nonché degli eventi modificativi dell’organizzazione. Le s.t.p. costituite in forma di società semplice saranno solo soggette ex art. 7 del Regolamento alla iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese in funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, disciplina questa introdotta dal Regolamento ai fini della verifica dell’incompatibilità di cui all’art. 6 della legge n. 183/2011 e saranno pertanto regolate, per quanto riguarda la rappresentanza e la responsabilità, dalla disciplina di tale tipo, riproponendosi le questioni già sollevate in dottrina circa l’eventuale idoneità presunta dell’iscrizione in tale Sezione Speciale quale mezzo per portare a conoscenza dei terzi eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza ovvero limitazioni alla responsabilità solidale dei soci ex art. 2267 c.c.