La disciplina della morosità con riferimento ad un socio titolare di quote di diverse categorie
Triveneto · I.N.8 · 9-2018
Azioni e quote - Categorie di quote - P.M.I.
Massima
Poiché le singole quote di partecipazione di categoria sono incapaci di confondersi tra loro, anche nell’ipotesi in cui appartengano al medesimo socio (vedi orientamento I.N.6), si deve ritenere che la disciplina legale sulla mora dei versamenti debba trovare applicazione in maniera distinta per ciascuna di esse.
È dunque possibile che un medesimo socio sia contemporaneamente moroso, con riferimento ad una determinata quota di categoria, e in regola con i versamenti, con riferimento ad un’altra quota di categoria.
All’interno di una determinata partecipazione di categoria appartenente ad un unico socio non è invece possibile individuare una quota in regola con i versamenti ed una in mora, neanche nell’ipotesi in cui la partecipazione si sia formata in seguito ad acquisti successivi di porzioni di quote della medesima categoria.
A quanto sopra consegue che nel caso in cui un socio sia in mora con i versamenti solo in relazione ad una delle quote di categoria da esso possedute:
- gli amministratori possono vendere ai sensi del comma 2 dell’art. 2466 c.c. la sola quota di categoria non ritualmente liberata e non anche quella di altra categoria non in mora;
- se la vendita non può avere luogo gli amministratori riducono il capitale per la sola quota di categoria in mora, ponendo in essere una sorta di “esclusione parziale”;
- il socio moroso non partecipa alle decisioni dei soci in relazione alla sola quota di categoria in mora.
Motivazione
Il legislatore della riforma del diritto societario del 2003 ha ritenuto di confermare il principio della centralità della persona del socio nel modello s.r.l. vietando la creazione di quote di categoria e consentendo l’attribuzione di diritti particolari unicamente al socio e non alla sua partecipazione.
Sul punto la relazione alla riforma del diritto societario è particolarmente chiara poiché afferma che «Per quanto concerne la disciplina della partecipazione sociale, adottata con il secondo comma dell’art. 2468 la soluzione indicata nella legge di delega che consente una sua attribuzione al socio non necessariamente proporzionale al conferimento, si è ritenuto coerente con le caratteristiche personali del tipo societario della società a responsabilità limitata da un lato non prevedere la possibilità di categorie di quote, che implicherebbe una loro oggettivizzazione e quindi una perdita del collegamento con la persona del socio richiesta dal primo comma, lettera a), art. 3 della legge di delega, dall’altro consentire con il quarto comma dell’art. 2468 che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci, quindi in considerazione della loro posizione personale, particolari diritti concernenti sia i poteri nella società sia la partecipazione agli utili.».
In applicazione del principio della centralità della persona del socio numerose sono le disposizioni sulla s.r.l. che vengono interpretate nel senso che i diritti od obblighi da esse previsti sono concettualmente riferibili al socio e non alla sua partecipazione.
Tra queste disposizioni vi è anche quella sul socio moroso dettata dall’art. 2466 c.c. che viene comunemente intesa come riferita alla persona del socio e non alla sua partecipazione.
Conseguentemente, nella s.r.l., non sarebbe possibile per un medesimo socio essere contemporaneamente moroso in relazione a una determinata parte della sua quota di partecipazione (ad esempio quella sottoscritta in sede di un aumento di capitale) e in regola con i versamenti in relazione ad un’altra parte (ad esempio quella sottoscritta in sede di costituzione della società).
Al socio non in regola con un qualunque conferimento deve essere quindi attribuita integralmente la qualifica di “socio moroso”, con le conseguenze previste dalla legge in relazione alla sua intera posizione partecipativa.
La riforma operata con il D.L. n. 50/2017, prevedendo la facoltà per le s.r.l.-PMI di emettere categorie di quote, ha fatto venir meno il presupposto di tale tecnica interpretativa fondata, come detto, sul principio della centralità del socio e della unitarietà della sua posizione partecipativa.
A tal proposito nell’orientamento I.N.6 si è affermato che un socio titolare di quote di partecipazione appartenenti a categorie diverse non è titolare di un’unica partecipazione ma di tante posizioni partecipative quante sono le categorie di quote da lui possedute.
Coerentemente con tale affermazione si è quindi sostenuto, nell’orientamento in commento, che la disciplina sul socio moroso deve trovare applicazione distinta in relazione alle eventuali distinte partecipazioni di categoria da lui possedute.
Sarà dunque possibile che il medesimo socio risulti moroso in relazione a una quota di categoria e in regola con i versamenti in relazione ad una quota di un’altra categoria, mentre all’interno della medesima categoria non potranno essere fatte distinzioni tra porzioni di quota libere e porzioni di quota in mora con i versamenti.
Il socio titolare di quote di categorie diverse e moroso in relazione ad una sola di esse non potrà partecipare alle decisioni dei soci limitatamente alla quota di categoria in mora con i versamenti e sarà solo detta quota che potrà essere venduta o annullata ai sensi dell’art. 2466, commi 2 e 3, c.c.