Legittimità del recesso riferito ad una sola delle quote di categoria detenute da un medesimo socio
Triveneto · I.N.12 · 9-2018
Azioni e quote - Categorie di quote - P.M.I.
Massima
Poiché l’interesse al disinvestimento tutelato dalle norme che consentono il recesso può ricorrere in maniera diversificata per ciascuna categoria di quote create dalla società, in quanto legato ai profili di rischio e di redditività propri di ciascuna di esse, si deve ritenere che al verificarsi di una causa che legittimi il recesso lo stesso possa essere esercitato anche con riferimento ad una sola delle quote di categoria possedute dal medesimo socio, prescindendo dalla circostanza che l’atto costitutivo consenta o meno il recesso parziale.
Motivazione
Con riguardo al problema generale dell’ammissibilità del recesso parziale nelle s.r.l., in assenza di una norma analoga all’art. 2437, comma 1, c.c., che nelle s.p.a. ammette il recesso parziale, si è ritenuto che, nel silenzio dell’atto costitutivo, non sia concesso al socio di s.r.l. di recedere solo per una parte della propria quota.
In particolare, non si è ammessa l’applicazione analogica alle s.r.l. della norma sul recesso parziale del socio di s.p.a. proprio in considerazione del diverso assetto della partecipazione sociale nei due casi. Infatti, mentre nella s.p.a. il principio di suddivisione del capitale in azioni giustifica la possibilità per il socio di recedere solo per parte delle azioni possedute, nelle s.r.l. il principio di unitarietà della quota impedirebbe di attribuire al socio recedente, nel silenzio dell’atto costitutivo, la facoltà di uscire dalla società solo con parte della propria quota.
Tuttavia, è stata ritenuta legittima la clausola statutaria che, in deroga alla disciplina residuale, consenta anche al socio di s.r.l. di esercitare solo parzialmente il proprio diritto di recesso (l’orientamento I.H.11 ritiene ammissibile nelle s.r.l. «la clausola statutaria che ammette il recesso parziale perché migliorativa dei diritti del recedente») in quanto:
- da un lato l’art. 2473, comma 1, c.c. rimette all’atto costitutivo la determinazione delle modalità del recesso e la previsione della facoltà di recesso parziale altro non è che un ampliamento delle modalità con cui il diritto di recesso può essere esercitato;
- dall’altro lato, con particolare riferimento alle ipotesi legali di recesso, per le quali si ritiene che siano illegittime le clausole statutarie che rendano più gravoso l’esercizio di tale diritto (tale principio si ricaverebbe dall’incipit «In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci ....» contenuto nel 2° alinea del comma 1 dell’art. 2473 c.c.) si ritiene che la previsione della possibilità di un disinvestimento anche solo parziale dalla società sia migliorativa dei diritti del socio recedente e non introduca alcuna restrizione agli stessi.
Questa - in sintesi - era l’opinione maggioritaria prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, che ha introdotto per le s.r.l.-PMI la possibilità di creare categorie di quote.
Al riguardo, si è rilevato «che le singole categorie di quote non sono capaci di confondersi tra loro in un’unica posizione partecipativa, in quanto ciascuna di esse attribuisce diritti ed obblighi propri che nel loro complesso non possono essere uguali a quelli di nessuna altra categoria di quote, pena l’inesistenza della categoria stessa» (orientamento I.N.6) e che all’interno delle categorie non appare possibile suddividere le quote in unità predeterminate e vincolanti.
Di conseguenza, «qualora un socio sia titolare di quote di diverse categorie, le stesse non costituiranno un’unica partecipazione, ma tante partecipazioni unitarie quante sono le diverse categorie possedute» (in tal senso l’orientamento I.N.6).
Viene così meno, per i soci titolari di quote di varie categorie, il principio di unitarietà della partecipazione sociale, che era stato posto a fondamento della tesi maggioritaria che, nel silenzio dell’atto costitutivo, negava la possibilità per il socio di s.r.l. di recedere solo con parte della propria partecipazione.
Non solo, ma anche dal punto di vista della meritevolezza dell’interesse tutelato, si osserva che l’interesse al disinvestimento tutelato dalle norme che consentono il recesso può ricorrere in maniera diversificata per ciascuna categoria di quote create dalla società, in quanto legato ai profili di rischio e di redditività propri di ciascuna di esse.
Consegue che, se, da un lato, il principio di unitarietà della quota vale all’interno delle singole categorie ma non si applica tra le diverse categorie di quote possedute da uno stesso socio e, dall’altro, appare meritevole di tutela l’interesse al disinvestimento diversificato per ciascuna categoria di quote, può ritenersi legittimo, anche in assenza di espressa previsione statutaria, l’esercizio del diritto di recesso limitatamente ad una sola delle quote di categoria possedute dal medesimo soggetto.