Legittimità della clausola di riscattabilità delle azioni del socio inattivo o irreperibile
Triveneto · H.I.29 · 9-2019
Azioni e quote - Riscatto
Massima
Si ritiene legittima la clausola statutaria che preveda che le azioni siano riscattabili, dalla società o dagli altri soci, ai sensi dell’art. 2437-sexies c.c., qualora il socio titolare di tali azioni non partecipi, nell’arco di un periodo di tempo significativo, ad alcuna attività assembleare.
Nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, la predetta clausola di riscattabilità può essere introdotta nello statuto, successivamente alla costituzione della società, con le maggioranze richieste per le modificazioni statutarie, purché l’operatività del riscatto si riferisca a comportamenti successivi alla data di introduzione della clausola stessa.
La clausola di riscattabilità, come sopra definita, può riguardare anche solo una parte delle azioni (integrando, in tal modo, una speciale categoria di azioni, per la quale dovranno applicarsi le relative norme ed, eventualmente, i principi attinenti alla conversione forzosa di azioni già in circolazione in azioni di diversa categoria).
Motivazione
La pratica conosce società caratterizzate da un costante assenteismo dei soci, con conseguenti difficoltà assembleari e talora amministrative. La mancata partecipazione dei soci alla vita sociale può essere volontaria, come anche involontaria (ad esempio per decesso del socio-persona fisica, ed irreperibilità o incuria dei suoi successori, od estinzione del socio-persona giuridica).
Sorge quindi l’esigenza di individuare, nella società per azioni, uno strumento alternativo all’esclusione del socio di società a responsabilità limitata, idoneo a realizzare l’estromissione dalla compagine sociale del titolare delle azioni in presenza di specifiche ipotesi individuate dallo statuto (l’art. 2473-bis c.c. non può, infatti, ritenersi analogicamente applicabile alla S.p.a.).
Per prevenire l’impasse nella quale gli organi sociali potrebbero venire a trovarsi, può prevedersi nello statuto che il mancato esercizio dei diritti sociali connessi alle azioni per alcune assemblee consecutive, ovvero entro un determinato arco temporale, costituisca l’evento che consente l’esercizio del riscatto azionario, permettendo così, di fatto, di escludere quei soci che non partecipino più all’attività sociale e di “sfoltire” compagini sociali diffuse, composte da numerosi soci “inattivi” o irreperibili.
Nonostante la S.p.a. si ponga quale tipo sociale caratterizzato dalla rilevanza centrale dell’azione e dalla normale presenza di soci investitori, può riconoscersi all’autonomia statutaria la facoltà di attribuire rilievo alla posizione del socio attraverso clausole, come quelle di riscatto, espressamente ammesse dal legislatore e suscettibili di assumere le più svariate funzioni pratiche, ben potendo connettersi a determinati comportamenti del socio ritenuti lesivi dell’interesse della società. Anche le società per azioni, infatti, possono essere connotate dalla rilevanza riconosciuta, in ragione delle previsioni statutarie adottate, allo status personale dei soci.
Le azioni riscattabili, ove l’esercizio del diritto di riscatto sia condizionato ad un determinato comportamento dei soci, permettono di personalizzare la struttura di un modello societario in cui il socio rileva non già come individuo, bensì quale titolare delle azioni, attribuendo rilevanza ad elementi soggettivi e personalistici.
A differenza, tuttavia, di quanto previsto dall’art. 2473-bis c.c. in materia di esclusione del socio di s.r.l., l’art. 2437-sexies c.c., in materia di s.p.a., non impone che il riscatto sia ancorato ad una “giusta causa” o a situazioni specifiche oggettive e predeterminate. Così, essendo il contenuto della clausola di riscatto convenzionale liberamente determinabile dai soci, sembra possibile prevedere che le azioni siano riscattabili al verificarsi di uno specifico evento, consistente in una condotta riferibile al socio.
Nell’ottica di sfoltire compagini sociali composte da soci irreperibili o ignoti, potrebbe prevedersi - quale condotta legittimante il riscatto - il mancato esercizio dei diritti sociali connessi alle azioni per alcune assemblee consecutive, ovvero entro un determinato arco temporale.
In tal modo, l’utilizzo pratico degli istituti dell’esclusione del socio di s.r.l. di cui all’art. 2473-bis c.c. e delle azioni riscattabili, di cui all’art. 2437-sexies c.c., verrebbe sostanzialmente a coincidere in quanto, al verificarsi di un determinato evento ricollegabile ad un comportamento del socio, si cagionerebbe l’estromissione dalla compagine sociale del titolare delle azioni riscattate. L’autonomia statutaria può quindi, anche nella società azionaria, introdurre uno strumento diretto ad ottenere l’uscita forzata del socio, mediante il riscatto delle relative azioni.
La riscattabilità, ossia la soggezione al riscatto, può qualificarsi quale caratteristica riguardante solo alcune azioni in circolazione (integranti una speciale categoria di azioni) ovvero, in via generalizzata, tutte le azioni emesse, al verificarsi di un determinato evento.
Ove voglia prevedersi la riscattabilità quale condizione in cui, potenzialmente, tutte le azioni emesse possano incorrere, la relativa clausola statutaria può essere introdotta con una deliberazione dell’assemblea straordinaria assunta con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, a condizione che l’operatività del riscatto si riferisca a comportamenti successivi alla data di introduzione della clausola stessa.
Ciò consente di rispettare il principio in virtù del quale non esistono, nelle società di capitali, posizioni individuali degli azionisti che non siano modificabili dalla maggioranza, seppure nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e parità di trattamento dei soci; diversamente, la clausola di riscattabilità dovrà essere introdotta nello statuto con il consenso dei soci che si trovino in condizione di subire il riscatto.
Ove, per contro, si preferisca costruire la riscattabilità come caratteristica attinente solo ad una parte delle azioni, dovranno rispettarsi le norme ed i principi relativi alla creazione di speciali categorie di azioni ed, eventualmente, alla conversione forzosa di azioni già in circolazione in azioni di diversa categoria (si veda, in proposito, l’Orientamento H.I.28).
Il richiamo operato dall’art. 2437-sexies c.c. agli art. 2437-ter e 2437-quater c.c. in tema di recesso, in quanto compatibili, impone di ancorare il prezzo di acquisto delle azioni riscattabili al valore reale delle stesse; trattandosi, infatti, di uno strumento idoneo a comportare l’exit forzoso del socio titolare delle azioni riscattabili, si rende necessario garantire l’equa valorizzazione delle azioni oggetto di riscatto.