Legittimità della delibera di aumento di capitale adottata a maggioranza senza sovrapprezzo
Triveneto · H.G.16 · 9-2007
Aumento di capitale - Aumento oneroso
Massima
È legittimo deliberare a maggioranza un aumento di capitale senza sovrapprezzo (ossia ad un prezzo non congruo), nell’ipotesi in cui sia riconosciuto a tutti i soci, e a tutti gli eventuali portatori di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione ai sensi del comma 1 dell’art. 2441 c.c.
Nell’ipotesi invece in cui tale diritto di opzione a favore dei soci, e degli eventuali obbligazionisti convertibili, sia escluso o limitato l’aumento di capitale deliberato a maggioranza deve necessariamente prevedere l’eventuale sovrapprezzo (ossia deve essere deliberato ad un prezzo congruo), nel rispetto della procedura prevista dal comma 6 dell’art. 2441 c.c.
Norme collegate
Art. 2431Art. 2438Art. 2441