Legittimità della nomina dei liquidatori a tempo determinato
Triveneto · O.A.10 · 9-2014
Tipi societari - Società di persone
Massima
Posto che i liquidatori di società di persone (da chiunque siano nominati) possono essere revocati in qualsiasi momento, senza necessità di giusta causa, è da ritenersi possibile che i soci nominino il liquidatore fissando in tal occasione un termine di durata del suo incarico.
Motivazione
Il procedimento formale di liquidazione nelle società di persone non è imposto dalla legge in modo assoluto in quanto i soci possono comunque evitarlo pervenendo all’estinzione dell’ente mediante una diversa attività che possa ugualmente produrre l’effetto di definire tutti i rapporti pendenti. Ai sensi dell’art. 2275 c.c. (applicabile alle s.n.c. per il richiamo operato dall’art. 2293 c.c. e alle s.a.s. per il doppio rinvio di cui all’art. 2315 c.c.) il procedimento di liquidazione diventa necessario se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non si accordino sulle modalità. La nomina dei liquidatori da parte dei soci richiede l’unanimità dei consensi ma la norma è derogabile dal contratto sociale che può prevedere la nomina a maggioranza; supplisce il ricorso al presidente del tribunale se non viene raggiunta l’unanimità o la maggioranza prevista.
La cessazione dei liquidatori dall’ufficio può aver luogo, oltre che per revoca, anche per tutte le altre cause di estinzione del mandato. Per quanto riguarda la revoca in particolare, se sussiste la volontà unanime dei soci i liquidatori possono essere revocati in qualsiasi momento senza necessità di una giusta causa, sia se nominati dagli stessi soci sia se nominati dal presidente del tribunale. La revoca giudiziale richiede invece la giusta causa.
Si ritiene quindi che, in mancanza di diverse previsioni, ragioni logiche e sistematiche conducano alla conclusione secondo cui alla nomina dei liquidatori e quindi allo svolgimento dell’incarico possa essere prevista una scadenza (art. 1722 n. 1 c.c.); ciò sia per il fatto che la previsione di una durata (a tempo determinato o indeterminato) è connaturale al rapporto di amministrazione sostanzialmente affine a quello dei liquidatori che devono agire nell’interesse della società con la diligenza del mandatario; sia per il fatto che i soci, come detto, potrebbero comunque revocarli; sia, infine, perché potrebbero sussistere valide ragioni tali da giustificare una nomina a tempo determinato (es. affidare al liquidatore la redazione dell’inventario e l’espletamento di adempimenti fiscali urgenti in funzione delle sue specifiche competenze professionali e successivamente ad altro liquidatore la vendita dei beni sociali, l’estinzione delle passività e la ripartizione dell’attivo residuo avvalendosi delle sue attitudini e competenze specifiche).
Sembra esatto concludere che ove il liquidatore sia nominato a tempo determinato ed entro la scadenza del termine pattuito il procedimento di liquidazione non sia esaurito egli resterà in carica fino all’accettazione della nomina da parte del subentrante.