Legittimità dell’adozione di una decisione di fusione o scissione in presenza di un rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti

Triveneto · L.D.2 · 9-2008

Fusione e scissione - Fusione e scissione - deroghe al procedimento

Massima

Nel caso in cui la relazione degli esperti redatta ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c. reputi non congruo il rapporto di cambio proposto dagli amministratori la decisone di fusione o scissione potrà essere approvata solo con il consenso di tutti i soci delle società coinvolte.

Spetta infatti solo ai soci esprimersi sulla effettiva congruità del rapporto di cambio, attribuendo eventualmente rilevanza anche ad elementi extrapatrimoniali o di fatto.

Tale valutazione personale, concretizzando di fatto una rinuncia a quella effettuata dagli esperti, dovrà essere operata con il consenso di tutti i soci ai sensi dell’art. 2505-quater c.c.

Norme collegate

Art. 2505-quaterArt. 2501-quinquiesArt. 2501-sexiesArt. 96 Dir. 2017/1132/UEArt. 2501-ter

Massime collegate (2)