Legittimità delle clausole che consentono la designazione di amministratori da parte delle minoranze

Triveneto · I.C.31 · 9-2016

Amministrazione e rappresentanza - Nomina

Massima

È ammissibile che lo statuto di una s.r.l. - senza ricorrere allo strumento dei diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c. - preveda per la nomina degli amministratori:

il voto di lista; la possibilità per ogni socio di esprimere un numero di preferenze inferiore agli amministratori da eleggere; norme particolari che consentano alle minoranze di designare alcuni amministratori.

Tali eventuali previsioni statutarie devono ritenersi legittime in quanto integrano la diversa disposizione dell’atto costitutivo volta a derogare alle regole ordinarie di nomina degli amministratori ammessa dall’art. 2475, comma 1, c.c., senza derogare al principio della proporzionalità del diritto di voto previsto dall’art. 2468, comma 2, c.c.

Motivazione

L’Orientamento sviluppa espressamente ed amplia un tema di cui si trova traccia già nel precedente Orientamento I.B.22 (Nomina dei componenti gli organi sociali a mezzo schede con nominativi prestampati in assenza di espresse previsioni statutarie - 1° pubbl. 9/07) a proposito del voto di lista. Il tema, come indicato nel titolo del presente Orientamento, è quello se siano legittime in ambito s.r.l. clausole statutarie che consentano la designazione di amministratori da parte delle minoranze. La questione invero sembra discutibile stante la mancanza, nell’ambito della disciplina delle s.r.l., di una norma analoga all’art. 2368 comma 1 ultima parte c.c. che nel dettare i quorum dell’assemblea ordinaria per le S.p.A. dispone: «per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari» (su cui cfr. Orientamento H.C.6.) e la contemporanea presenza, invece, sia della regola della proporzionalità tra diritto di voto ed entità della partecipazione di cui all’art. 2468 comma 2 e all’art. 2479 comma 5 c.c. (peraltro derogabile secondo Massima MI n. 138 del 13 maggio 2014) sia della previsione secondo cui possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società (art. 2468, comma, 3 c.c.). Uno studio del CNN esprime perplessità sull’ammissibilità del voto di lista nelle s.r.l. evidenziando da un lato che ciò che il legislatore ammette possa spettare ove sia attribuito un particolare diritto al socio nominativamente indicato, dovrebbe ammettersi anche per una minoranza genericamente definita, ma d’altro verso questo argomento potrebbe provare troppo e quindi non è conseguenziale che ciò che può fare il singolo socio dotato di “diritto particolare” sia concesso anche ad una minoranza di soci (Commissione Studi d’Impresa Studio n. 119-2011/I a firma C.A. Busi, I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità: «Più dubbio è se in tema di nomina degli amministratori si possa introdurre nella s.r.l. il c.d. voto di lista che consenta ad una minoranza di avere rilievo nella nomina, ad imitazione di quanto prescritto dagli artt. 147-ter, comma 3 e 148, comma 2, t.u.f. per l’elezione delle cariche sociali nelle società con azioni quotate. Infatti, se da un lato sembra che la deroga al principio maggioritario debba essere autorizzata dallo stesso legislatore, come avviene implicitamente nella s.p.a. per la nomina alle cariche sociali, ove l’art. 2368, comma 1, c.c., autorizza lo statuto a stabilire “norme particolari”, disposizione che non viene peraltro ribadita in materia di s.r.l., vi è però la considerazione che laddove il legislatore ammetta che la decisione possa spettare ad un socio di minoranza, dotato di “diritto particolare”, non si vede perché il diritto non possa spettare ad una minoranza tout court. È, però, da ricordare che il legislatore della riforma se da un lato ha potenziato le prerogative che il socio può esercitare come singolo, dall’altro ne ha depotenziato l’intervento in qualità di minoranza e non è, pertanto, consequenziale che ciò che può fare il singolo socio dotato di “diritto particolare” sia concesso anche ad una minoranza di soci. …». Qualche autore addirittura ritiene non compatibile con l’art. 2479 n. 2 c.c. l’attribuzione del potere di nominare uno o più amministratori a singoli soci (quale diritto particolare ex art. 2468 c.c.) o a terzi o al medesimo organo amministrativo in sede di cooptazione, in quanto la designazione avverrebbe pur sempre da parte di soggetti non coincidenti con la collettività di soci. La Commissione Milanese pur non trattando direttamente la questione sembra presupporre l’ammissibilità di sistemi di voto che consentano la designazione di organi sociali da parte delle minoranze (Massima n. 123 del 6.12.2011) quando ricorda che la composizione collegiale del Collegio Sindacale può essere il risultato di un’apposita scelta convenzionale dei soci come è, a titolo di esempio, nel caso in cui la nomina di uno o più sindaci costituisca oggetto di un diritto particolare, ai sensi dell’art. 2468 c.c., o nelle ipotesi in cui la nomina dell’organo debba avvenire col sistema del voto di lista. Persistendo quindi qualche perplessità sull’ammissibilità di clausole statutarie che prevedano l’adozione di tecniche di nomina degli amministratori, quale il voto di lista, dirette a consentire ai soci di minoranza la possibilità di nominare uno o più amministratori, si è ritenuto preferibile ritenere ammissibile che lo statuto di una s.r.l. - senza ricorrere allo strumento dei diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c. - preveda per la nomina degli amministratori:

il voto di lista; la possibilità per ogni socio di esprimere un numero di preferenze inferiore agli amministratori da eleggere; norme particolari che consentano alle minoranze di designare alcuni amministratori.

Infatti, occorre considerare che la forte connotazione personalistica della s.r.l. e l’ampia autonomia privata da cui è intrisa la relativa disciplina propende a far ritenere legittima quella che di fatto è una regola organizzativa.

L’art. 2475, comma 1, c.c. prevede che, in assenza di diversa disposizione dell’atto costitutivo, gli amministratori sono nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’art. 2479 c.c.

Deve pertanto ritenersi ammissibile una clausola statuaria - quindi generale ed astratta - che consenta la designazione degli amministratori da parte della minoranza sulla base della natura dispositiva del disposto dell’art. 2475 c.c. («salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo»). La deroga alla decisione assembleare della nomina degli amministratori può estrinsecarsi sia nella riserva del potere di nomina degli amministratori ad uno o più soci che nella nomina – quale amministratore - di un soggetto non socio. Nella prima ipotesi (riserva del potere di nomina degli amministratori ad uno o più soci), in ossequio all’ampia autonomia statutaria cui rimanda l’art. 2475 c.c., dovrà ritenersi possibile sia una mera designazione da parte dei soci che dovrà essere formalizzata poi in sede assembleare che una nomina “diretta” degli amministratori in virtù della clausola statutaria. L’atto costitutivo può quindi derogare, in forza della natura dispositiva dell’art. 2475 c.c., al sistema di nomina degli amministratori introducendo una vera e propria regola organizzativa, soggetta alla disciplina delle modifiche statutarie, fermo restando il principio della proporzionalità del diritto di voto previsto dall’art. 2468, comma 2, c.c. Altro elemento testuale favorevole alla possibilità di prevedere nell’ambito della s.r.l. clausole statutarie che consentano la designazione di amministratori da parte delle minoranze è il disposto dell’art. 2479 comma 2 n. 2 c.c. ove prevede che è in ogni caso riservata alla competenza dei soci la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori. L’inciso contenuto nell’art. 2479, comma 2, n. 2, c.c. «se prevista nell’atto costitutivo» può interpretarsi in duplice senso e cioè che l’atto costitutivo non preveda tale nomina oppure che esso contempli un sistema diverso dalla nomina (Ferrara jr. Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2009, 972). L’uso della congiunzione “se” nell’art. 2479 c.c. prima facie potrebbe sembrare in contrasto col disposto dell’art. 2475 comma 1 c.c. che rimette la nomina degli amministratori alla decisione dei soci «salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo» e quindi solo in mancanza di diversa disposizione. Il contrasto in realtà è solo apparente, dal momento che la funzione dell’art. 2479 n. 2 c.c. è soltanto quella di sancire l’inderogabilità del potere dei soci di nominare gli amministratori in presenza della previsione dell’atto costitutivo del sistema della nomina, fermo restando che la nomina, ove prevista nell’atto costituivo, spetta in ogni caso alla competenza dei soci (Zanarone, Delle società a responsabilità limitata, in Il Codice Civile Commentario, Milano, 2010, 951). In concreto sarà possibile prevedere dei sistemi che introducono delle clausole statutarie che consentono ai soci di minoranza di eleggere un numero di amministratori proporzionale ai voti rispettivamente espressi dalla maggioranza e dalle minoranze e dei sistemi che consentono di riservare un certo numero di consiglieri alla o alle minoranze. Sarà possibile altresì prevedere il metodo dei quozienti (per ripartizione dei consiglieri di minoranza) e tutto ciò che è stato elaborato dalla prassi per risolvere il caso di votazioni pari. Dal combinato disposto degli artt. 2475 e 2479 n. 2 c.c. si evince che è possibile prevede una clausola statutaria che consenta al socio di minoranza nominare uno o più amministratori o in alternativa determinare la rosa di nomi tra i quali l’assemblea dovrà poi nominare gli amministratori. La mancanza di un’espressa previsione in materia di s.r.l. rispetto a quanto il legislatore ha previsto in materia di s.p.a. (art. 2368 comma 1 che prevede che lo statuto per la nomina alle cariche sociali può stabilire norme particolari) ed in materia di società cooperative (art. 2542 comma 3 che prevede che l’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci) non può - in definitiva - costituire elemento decisivo per negare l’ammissibilità delle clausole che consentono la designazione degli amministratori da parte delle minoranze. L’ammissibilità di tali clausole statutarie incontra tuttavia dei limiti che sono impliciti nel sistema e cioè l’ineludibilità dell’organo amministrativo.

Norme collegate

Art. 2475Art. 2368

Massime collegate (2)