Legittimità delle clausole di gradimento o di intrasferibilità

Triveneto · H.I.5 · 9-2004

Azioni e quote - Limiti al trasferimento

Massima

È legittimo sottoporre i trasferimenti di azioni, sia inter vivos che mortis causa, alla clausola di divieto di trasferimento e a quella di mero gradimento, ove siano rispettate le condizioni richieste dall’art. 2355 bis, rispettivamente comma 1 e comma 2.

Non è pertanto necessario il consenso di tutti i soci.

Norme collegate

Art. 2355-bis

Massime collegate (4)