Legittimità delle clausole di mero gradimento
Triveneto · H.I.6 · 9-2004
Azioni e quote - Limiti al trasferimento
Massima
La clausola di mero gradimento è efficace non solo quando la norma statutaria preveda i correttivi di cui all’art. 2355 bis, comma 2, c.c., ma anche quando la clausola stessa preveda altri correttivi che comunque consentano all’alienante di realizzare il valore economico che potrebbe ottenere a sensi dell’art. 2437 ter c.c. (come ad esempio presentare un terzo disposto ad acquistare allo stesso prezzo richiesto dal socio alienante).
Norme collegate
Art. 2355-bis