Legittimità delle clausole limitative della circolazione delle partecipazioni riferite a singole categorie di quote
Triveneto · I.N.10 · 9-2018
Azioni e quote - Categorie di quote - P.M.I.
Massima
Poiché le singole quote di partecipazione di categoria sono incapaci di confondersi tra loro, anche nell’ipotesi in cui appartengano al medesimo socio (vedi orientamenti I.N.6), si reputano legittime le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni che abbiano ad oggetto solo alcune delle categorie di quote create dall’atto costitutivo.
Motivazione
In vigenza del divieto di creare categorie di quote non vi era modo di scomporre le partecipazioni sociali in sub partecipazioni oggettivizzate, cioè in quote dotate di diritti o di obblighi diversi prescindendo dal loro titolare.
Conseguentemente non era possibile creare quote di partecipazione soggette a clausole limitative della circolazione e quote di partecipazione liberamente trasferibili.
Ciò che si riteneva possibile era declinare clausole limitative della circolazione delle partecipazioni riferite a determinati soci ex art. 2468, comma 3, c.c., dunque senza creare alcuna quota dotata di diritti diversi.
La riforma operata con il D.L. n. 50/2017 ha profondamente modificato il sistema, consentendo alle s.r.l.-PMI di creare categorie di quote dotate di diritti diversi, con facoltà di determinare liberamente il contenuto delle singole categorie.
La disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 26 del D.L. n. 179/2012, riproducendo una scelta già fatta dal legislatore della riforma del diritto societario del 2003 in relazione alle azioni di categoria delle società azionarie, non si è limitata a consentire alle s.r.l.-PMI di determinare liberamente i “diritti” attribuibili dalle categorie di quote, come accadeva nella vecchia versione dell’art. 2348 c.c., ma ha espressamente previsto che ciò che è liberamente determinabile dall’atto costitutivo è il “contenuto” delle varie categorie di quote, con ciò chiarendo che le caratterizzazioni delle partecipazioni possono avere ad oggetto anche vicende diverse dai diritti sociali in senso stretto, e, dunque, anche i diritti circolatori.
Coerentemente con quanto esposto, nell’orientamento si sono ritenute legittime le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni che abbiano ad oggetto solo alcune categorie di quote, con trattamento omogeneo all’interno della medesima categoria.
Si deve ritenere legittima anche la creazione di una categoria di quote che si caratterizzi esclusivamente per il diverso regime di circolazione cui è soggetta, restando immutati tutti gli altri diritti sociali da essa attribuiti.
Si rimanda alla motivazione dell’orientamento I.N.6 per quanto riguarda il superamento del concetto dell’unitarietà della partecipazione di s.r.l. nel caso di categorie di quote.