Legittimità delle partecipazioni di associazioni professionali in società

Triveneto · A.A.11 · 9-2018

Massima

Appare legittima l’assunzione di partecipazioni, anche in società di capitali, da parte di associazioni fra professionisti.

Motivazione

Come noto, la legge 7 agosto 1997, n. 266 ha abrogato l’art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che vietava la costituzione o l’esercizio in comune di attività professionali cd. tutelate in forma diversa da quella indicata dall’art. 1 della medesima legge.

L’eliminazione dell’art. 2 dal corpo della citata normativa del 1939, non ha tuttavia soppresso la possibilità per i professionisti di esercitare la specifica attività unitamente ad altri soggetti abilitati, in quanto espressamente consentito dall’art. 1 della medesima legge attualmente vigente.

In particolare, a coloro che esercitano una professione intellettuale, anche se subordinata ad iscrizione in appositi albi, è concessa la possibilità di costituire o partecipare direttamente ad una società tra professionisti, o costituire/partecipare ad una associazione con altri professionisti che risultino parimenti abilitati o autorizzati allo svolgimento di tale attività. Con riferimento a tale ultima tipologia associativa, la giurisprudenza di legittimità non risulta univoca in ordine alla possibilità di riconoscervi la natura di autonomo centro di imputazione di interessi.

L’orientamento più recente tende tuttavia ad avvicinare la figura delle associazioni tra professionisti a quella delle associazioni non riconosciute, affermando che le associazioni in discorso, pur prive di personalità giuridica, rientrano nel novero di quei «fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici» (cfr. Cass., sez. I, 23 maggio 1997, n. 4628; Cass., sez. II, 16 novembre 2006, n. 24410; Cass., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8853; Cass., sez. I, 22 ottobre 2009, n. 22439; Cass., sez. I, 28 luglio 2010, n. 17683; Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15694; Cass., sez. I, 15 luglio 2016, n. 15417; Cass., sez. II, 2 febbraio 2018, n. 2575).

Conclusioni queste avvalorate anche dalla prassi, già consolidata prima della riforma del diritto societario, che consentiva alle associazioni non riconosciute di essere socie di società di capitali.

Eccezione a tale regola risulterebbero tuttavia le associazioni tra Notai costituite ai sensi dell’art. 82 della legge not. in quanto queste ultime godono di una disciplina specifica e particolare: infatti la richiamata norma consente le associazioni fra notai purché finalizzate solamente a mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte per quote uguali o diseguali. In relazione a tali tipologie associative la giurisprudenza ha ricordato come esse non siano quindi configurabili né come ente collettivo, né come centro di imputazione di interessi dotato di personalità giuridica (Cass. 9 settembre 1982, n. 4868).

È peraltro da segnalare che la recente riforma dell’art. 82 della legge not. (operata con la legge n. 124/2017) consente ora di costituire associazioni tra notai anche al fine di “svolgere la propria attività”, rendendo in tal modo incerto se i previgenti limiti alla loro operatività siano venuti meno.

In linea generale, con riguardo invece alle associazioni professionali aventi le caratteristiche generali previste dalla normativa del 1939, spetterà agli associati regolare, nello statuto dell’associazione, gli ambiti operativi nei quali gli organi preposti all’amministrazione possono muoversi e conseguentemente attribuire la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti giuridici.

È peraltro importante rilevare come la natura di ente collettivo, quale autonomo centro di interessi, assegnata a tali strutture associative, debba negarsi laddove si tratti della titolarità dei rapporti fra cliente e professionista, stante l’essenziale carattere personale della prestazione.

Con riferimento invece alle questioni nelle quali tale carattere non sia presupposto, la giurisprudenza ammette al contrario la soggettività giuridica degli enti in esame.

Tale caratteristica comporta che le associazioni potranno porsi come soggetti autonomi, distinte dai propri appartenenti e, conseguentemente, partecipare ad altri fenomeni di aggregazione, comprese sia le società di persone che di capitali; nulla vieta infine a tali strutture di assumere la qualità di socio unico, ad esempio anche nella costituzione di società a responsabilità limitata.

Va precisato tuttavia che la partecipazione di una associazione professionale ad una società di capitali resta comunque subordinata alla circostanza che l’operazione risulti in concreto consentita dalle regole statutarie adottate dall’associazione stessa e che tale partecipazione risulti funzionale al raggiungimento degli scopi da questa perseguiti.

Quest’ultima circostanza dovrà pertanto ritenersi sussistente nella misura in cui l’oggetto sociale della società partecipata si ponga in rapporto di strumentalità rispetto allo scopo dell’associazione partecipante.

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