Legittimità di una clausola statutaria che riconosca ad una minoranza il diritto di chiedere il rinvio dell’assemblea
Triveneto · I.B.31 · 9-2010
Assemblea e decisioni dei soci - Convocazione assemblea e rinvio
Massima
Stante la meritevolezza dell’interesse tutelato (postulata per le società azionarie dalla disposizione contenuta nell’art. 2374 c.c.), si ritiene legittima una clausola statutaria che attribuisca ad una minoranza di soci, più o meno qualificata, la facoltà di richiedere il rinvio dell’assemblea di non oltre cinque giorni nel caso in cui si dichiarino insufficientemente informati sugli argomenti all’ordine del giorno.
In tal caso la nuova seduta si deve considerare una mera continuazione della prima e non richiederà un’autonoma convocazione.
Norme collegate
Art. 2479-bis