Limiti al trasferimento e previsione di emettibilità di azioni al portatore
Triveneto · H.I.13 · 9-2004
Azioni e quote - Trasferimento
Massima
È legittimo che lo statuto sottoponga a particolari condizioni il trasferimento delle azioni o vieti il loro trasferimento per cinque anni ai sensi del comma 1 dell’art. 2355 bis, c.c., anche se in altra clausola ammette la possibilità di emettere azioni al portatore. In tale ipotesi i limiti o i divieti non si applicano alle eventuali azioni al portatore emesse (una volta che ciò sia possibile per legge).
Norme collegate
Art. 2355-bisArt. 2354Art. 1 R.D.L. 1941 n. 1148