Limiti alla costituzione di pegno
Triveneto · H.I.11 · 9-2004
Azioni e quote - Limiti al trasferimento
Massima
Ai limiti statutari eventualmente previsti in merito alla libera possibilità di costituire in pegno le azioni si applica la disciplina dei limiti alla circolazione delle azioni dettata dall’art. 2355 bis, c.c., compreso il diritto di recesso.
Norme collegate
Art. 2352Art. 2355-bis