Limiti di efficacia della clausola di prelazione c.d. “impropria” negli statuti di s.p.a.
Milano · 85 · 14-11-2005
Azioni e quote - Limiti al trasferimento
Massima
Devono ritenersi inefficaci (salvo che sia espressamente previsto il diritto di recesso) le clausole di prelazione contenute in statuti di s.p.a. che attribuiscano il diritto di esercitare la prelazione, al di là dei limiti temporali di cui all’art. 2355-bis, comma 1, c.c., per un corrispettivo, diverso da quello proposto dall’alienante, determinato con criteri tali da quantificarlo in un ammontare significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso.
Motivazione
La motivazione è riportata in calce alla massima n. 86
Norme collegate
Art. 2355-bis