Limiti di operatività della “sterilizzazione” delle perdite
Triveneto · T.A.12 · 5-2021
Altre forme di partecipazione - Obbligazioni
Massima
La “sterilizzazione” delle perdite emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020 opera esclusivamente al fine di sospendere gli obblighi di riduzione del capitale o di ricapitalizzazione previsti dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., nonché la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.
Conseguentemente dette perdite continuano ad essere rilevanti nella determinazione del patrimonio netto in relazione all’applicazione di tutte le altre norme di legge.
Così, ad esempio, concorrono a ridurre l’entità del patrimonio netto contabile al fine di:
individuare il limite per l’emissione di obbligazioni ex art. 2412, comma 1, c.c.; consentire la distribuzione degli utili ex art. 2433, comma 3, c.c.; determinare l’entità delle riserve “distribuibili” o “disponibili”; determinare la necessità di integrare la riserva legale.
Motivazione
L’art. 6 del D.L. n. 23/2020 prevede espressamente che alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non si applichino i soli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Deve conseguentemente ritenersi che tutte le altre disposizioni di legge volte a determinare la rilevanza delle perdite o del patrimonio netto della società trovino puntuale applicazione anche con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.