Limiti temporali dell’attribuzione all’organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale

Triveneto · I.G.19 · 9-2005

Atto costitutivo - Modificazioni in generale

Massima

La durata dell’attribuzione all’organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2481 c.c. non è inderogabilmente quella prevista dall’art. 2443 c.c. per le s.p.a. Detto termine potrà quindi essere superiore, ma andrà comunque mantenuto entro convenienti limiti di tempo.

Motivazione

La disciplina dettata per le srl dall’art. 2481 c.c., in tema di delega agli amministratori della facoltà di deliberare aumenti di capitale, è assai più generica di quella dettata per le società azionarie dall’art. 2443 c.c. nell’analoga fattispecie.

In particolare, la disposizione sulla srl non chiarisce se sia necessario imporre nella delega un limite temporale e se tale limite, una volta ritenuto necessario, non debba eccedere una qualche misura.

Sulla necessità di prevedere un limite temporale alla delega si rimanda all’orientamento “I.G.18” e alla sua motivazione, nella quale, sostanzialmente, si aderisce all’opinione di chi ritiene che il potere delegato non possa essere talmente ampio da integrare di fatto una abdicazione da parte dei soci delle loro prerogative in ordine alla modifica dell’atto costitutivo.

Per quanto riguarda, invece, il limite massimo di cinque anni previsto per le spa dall’art. 2443 c.c., si ritiene che lo stesso non possa trovare applicazione nella srl.

L’assenza, infatti, di una previsione in tal senso nell’art. 2481 c.c. non appare riconducibile ad una mancanza di disciplina, integrabile tramite il ricorso all’analogia, ma ad una vera e propria scelta del legislatore di rimettere all’autonomia dei soci il limite temporale di detta delega.

Ciò risulta coerente con il modello legale della srl.

È infatti rintracciabile nella disciplina positiva una maggior rigidità in materia di termini tra le società azionarie e la srl. Si pensi alla durata in carica degli amministratori (limitata a tre anni nelle spa, a discrezione dei soci nella srl), al divieto di alienazione delle azioni/partecipazioni (limitato a cinque anni nella spa, determinabile dai soci nella srl, salvo il recesso), al termine dell’esercizio del recesso (determinato in quindici giorni nella spa, rimesso ai soci nella srl), e così via.

Il legislatore ha dunque inteso garantire, in un modello caratterizzato dalla stabilità della compagine sociale, il potere dei soci di disciplinare con maggior autonomia le proprie vicende corporative, poiché destinate a ripercuotersi, con ogni probabilità, sui medesimi soggetti che le hanno disciplinate, a differenza di ciò che presumibilmente accadrebbe in una società azionaria, i cui soci dovrebbero avere una maggior vocazione di investitori, e dunque una minor propensione alla stabilità.

Stante quanto sopra, si ritiene che nella srl sia consentito delegare aumenti di capitale agli amministratori fissando un limite di tempo anche più ampio dei cinque anni, purché tale limite sia ragionevole e riconducibile ad un interesse meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. (eventualmente anche certus an ma incertus quando), ovvero tale da non risultare elusivo dell’obbligo di apposizione del termine stesso.

Norme collegate

Art. 2443Art. 2481

Massime collegate (5)