Maggioranza pari alla metà del capitale sociale
Triveneto · I.B.6 · 9-2004
Assemblea e decisioni dei soci - Quorum
Massima
Le decisioni dei soci adottabili con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, comunque formate (consenso o consultazione scritta, delibera assembleare), non sono approvate qualora detta metà non costituisca anche una maggioranza, il che avviene quando l’altra metà del capitale sociale abbia espresso voto contrario.
Il contratto sociale non può derogare al principio esposto.
Norme collegate
Art. 2479-bis