Modifica dell’oggetto conseguito o divenuto impossibile

Triveneto · J.A.5 · 9-2004

Atto costitutivo - Oggetto sociale

Massima

La deliberazione dell’assemblea dei soci di una società di capitali che, convocata senza indugio, modifica l’oggetto sociale già conseguito o divenuto impossibile a conseguirsi, non comporta revoca dello stato di liquidazione: pertanto produce effetti sin dalla sua iscrizione al registro delle imprese senza necessità del decorso del termine di 60 giorni prescritto dall’art. 2487 ter, comma 2, c.c.

Norme collegate

Art. 2480Art. 2436Art. 2487-terArt. 2272Art. 2484