Modifica di società non professionale esistente in s.t.p.
Triveneto · Q.A.17 · 9-2013
Tipi societari - Società tra professionisti
Massima
La sostituzione dell’oggetto sociale di una società non professionale esistente con quello esclusivo dell’esercizio di un’attività professionale ordinistica e la conseguente contestuale adozione di tutti gli elementi richiesti dall’art.10 della legge n. 183/2011, non costituisce trasformazione in senso tecnico/giuridico, in quanto le s.t.p. non sono un genere autonomo con causa propria (vedi orientamento Q.A.2); pertanto non trovano applicazione in detta fattispecie le regole di cui agli artt. 2498 e ss. c.c.
Motivazione
Stante quanto esposto con l’Orientamento Q.A.2, il mutamento dell’attività che costituisce l’oggetto sociale – con contestuale assunzione di tutti gli elementi tipologici della s.t.p. richiesti dall’art. 10 legge n. 183/2011, rimanendo inalterata la regolamentazione del tipo sociale esistente – non determina trasformazione della società ai sensi degli artt. 2498 e seguenti c.c., salvo che non venga contestualmente modificato anche lo scopo. Tale mutamento – a prescindere dai possibili significativi risvolti fiscali dell’operazione – costituisce una mera modifica statutaria da adottarsi con le forme e le modalità previste dal tipo esistente e, in considerazione della natura esclusiva dell’oggetto sociale della s.t.p., costituirà sempre un mutamento significativo dell’oggetto sociale, causa, quindi, di recesso nelle società di capitali ai sensi degli artt. 2437 e 2473 c.c.
Diversamente, nel caso in cui contestualmente all’oggetto sociale sia anche adottato un tipo diverso, pur nell’ambito delle società a scopo lucrativo, saremo in presenza di una trasformazione disciplinata dagli artt. 2498 - 2506 sexies c.c. a seconda del tipo di arrivo prescelto, con applicabilità quindi della relativa disciplina nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali o viceversa.
Ovviamente troverà anche in questo caso applicazione la disciplina del diritto di recesso. Analoghe conclusioni nell’ipotesi in cui, fermo l’oggetto sociale già professionale, si adotti un modello societario diverso, nell’ambito delle società a scopo lucrativo.
Nel caso, invece, fermo l’oggetto professionale, sia modificato lo scopo (da lucrativo a mutualistico o viceversa) unitamente all’adozione di un modello societario diverso, ma pur sempre fra i tipi adottabili come s.t.p., ricorrono i presupposti per l’applicabilità della disciplina degli artt. 2500 septies e seguenti c.c.
Saranno poi configurabili altre ipotesi di trasformazione eterogenea con il passaggio da strutture societarie con oggetto professionale a strutture e modelli societari e non, anche incompatibili con l’oggetto professionale, purché contestualmente questo sia sostituito con un oggetto compatibile con il tipo, modello o forma associativa di approdo.