Modifiche statutarie di clausole che prevedono quorum rafforzati

Triveneto · H.F.4 · 9-2016

Assemblea e decisioni dei soci - Quorum

Massima

Si ritiene che qualora in uno statuto sociale vi sia una clausola che preveda un quorum deliberativo rinforzato per l’assunzione di una determinata deliberazione assembleare, tale clausola non possa essere modificata con il quorum previsto in generale per le deliberazioni modificative dello statuto sociale.

Per la valida modifica di clausole che prevedono quorum deliberativi rinforzati occorrono i medesimi quorum rinforzati previsti da dette clausole.

La regola esposta trova applicazione tutte le volte che nello statuto non sia contenuta una diversa previsione, anche in assenza di una espressa clausola di salvaguardia.

Se, diversamente, fosse consentito alla medesima maggioranza cui è inibito di adottare determinate delibere di rimuovere il divieto alla loro adozione, si renderebbe priva di effetto la clausola che introduce i quorum rinforzati, in violazione della regola ermeneutica contenuta nell’art. 1367 c.c.

Motivazione

L’orientamento si pone l’obiettivo di fornire una risposta al problema interpretativo di quale sia il quorum necessario per modificare una clausola statutaria di maggioranza rafforzata.

È ben possibile, infatti, che differenti maggioranze siano stabilite dallo statuto a seconda dell’oggetto della deliberazione ed è anzi probabile che i soci, in sede di redazione dell’atto costitutivo, abbiano sentito l’esigenza di prevedere regimi più rigorosi solo con riferimento ad alcuni elementi dello stesso, lasciando la possibilità della modificazione delle altre previsioni statutarie al raggiungimento delle maggioranze di legge (o, addirittura, di maggioranze statutarie fissate in misure inferiori).

Si ipotizzi, ad esempio, che lo statuto richieda la maggioranza del 60% del capitale per deliberare su alcuni argomenti (poniamo: aumento capitale sociale, modifica della denominazione, approvazione del bilancio, ecc.) e nulla preveda in merito alla modifica di tale clausola: il previsto quorum rafforzato riguarda solo le delibere aventi per oggetto gli argomenti espressamente indicati o si deve applicare anche alla deliberazione avente ad oggetto la modifica di tale previsione?

La questione è stata ampiamente (forse eccessivamente) dibattuta: una prima posizione, che riconosce la legittimità di una modifica secondo le normali maggioranze, si basa sul principio generale che disciplina la materia: tutte le modifiche statutarie si assumono con le maggioranze indicate dallo statuto o dalla legge, salvo specifiche clausole di protezione o di salvaguardia; una diversa posizione, invece, che ritiene necessaria per la modifica di quorum rafforzati una simmetrica maggioranza qualificata, si basa sui princìpi in materia di interpretazione dei contratti (cfr. Trib. Napoli 15 aprile 1981 «quando vi è una clausola statutaria che per date delibere prevede una maggioranza rinforzata, lo statuto deve interpretarsi nel senso che anche le deliberazioni modificative di tale clausola siano rette dalla stessa maggioranza rinforzata», altrimenti «lo svuotamento del contenuto della stessa [clausola] appare chiaramente dalla conseguenza che, a superare l’ostacolo, sarebbero sufficienti due deliberazioni successive a maggioranza ordinaria»).

Il quorum qualificato, sulla base del mero dato letterale, sembrerebbe richiesto solo per le modifiche riguardanti le materie espressamente indicate e, quindi, protette e non anche per le altre modifiche statutarie, fra cui quelle inerenti alla norma statutaria in cui tale previsione è contenuta. Ciò ha indotto parte della giurisprudenza, sia in anni non recentissimi (ad esempio Corte App. Napoli, sent. 8 luglio 1982, Trib. Milano, sent. 2 ottobre 1989, Trib. Udine, ord. 21 ottobre 1998) sia in tempi più recenti, anche dopo la riforma, ad affermare che la clausola statutaria con la quale si prevede la maggioranza rafforzata per la approvazione di una specifica modificazione statutaria, può essere modificata, in assenza di una specifica disciplina statutaria, con le ordinarie maggioranze (di legge o di statuto) previste per ogni altra modificazione statutaria (cfr. Trib. Reggio Emilia sent. 2 dicembre 2005 «la clausola che stabilisce maggioranze ultra qualificate è norma eccezionale rispetto al principio delle maggioranze assembleari sancito dalla legge e, in quanto tale, non può essere suscettibile, in generale, di interpretazione estensiva o analogica [...] Né vale osservare che le finalità della clausola di salvaguardia verrebbero vanificate ove si ammettesse la sua modifica a maggioranza ordinaria»).

Probabilmente preoccupata di tale impostazione e dell’incertezza sul punto, la pratica e la dottrina, anche di matrice notarile, hanno spesso consigliato di introdurre una “clausola di salvaguardia” (o di protezione della clausola di salvaguardia), ossia una previsione statutaria che richieda per la modifica di quorum rafforzati per determinati argomenti quorum equivalenti: «Solo prevedendo la stessa maggioranza qualificata anche per le deliberazioni di modificazione della clausola che preveda i quorum rafforzati si potrà dare piena e sicura attuazione alle intenzioni dei soci fondatori, i quali nella maggior parte dei casi intendono impedire che nel corso del rapporto societario quella clausola speciale che richiede un quorum rafforzato per una determinata modifica sia modificato a maggioranza non rafforzata» (C.A. Busi, I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità, Studio CNN 119-2011/I; nello stesso senso A. Bertolotti, Le modificazioni dell’atto costitutivo. I titoli di debito, in G. Cottino e altri (a cura di), Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009, Bologna, 2009, 1030 s., che raccomanda di non dimenticare di prevedere di rafforzare «i quorum necessari per deliberare la modificazione di clausole che [...] impongano quorum particolari in relazione a specifiche modificazioni dell’atto costitutivo»). E ci si potrebbe chiedere se equipollente possa essere la previsione che la clausola a quorum rafforzato possa essere modificata a maggioranza non rafforzata ma con attribuzione del diritto di recesso (nella S.p.A. ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. g, c.c.) ai soci che non hanno concorso alla decisione.

Ma appiattirsi sul mero dato letterale non appare soddisfacente; anzi tale prospettiva non appare corretta né giuridicamente in quanto propone una interpretazione formalistica che è contraria al principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c. e pure al canone di interpretazione di buona fede (art. 1366 c.c.); né, tanto meno, logicamente, posto che l’argomento che dovrebbe sostenerla è quello secondo cui se i soci avessero voluto, ben avrebbero potuto “blindare”, oltre alla clausola effettivamente “blindata”, anche quella che la “blinda”: “ma questa è all’evidenza una illusione ottica”. Una soluzione di quel tipo è una soluzione che ignora una regola della logica: quella per cui una proposizione non può riferirsi a se stessa. E se una proposizione non può riferirsi a se stessa, anche una norma non può farlo (illuminante in tal senso M. Stella Richter jr, Considerazioni generali in tema di modificazione dell’atto costitutivo di società a responsabilità limitata, Scritti in onore di Marcello Foschini, e, pure, dello stesso Autore, Può una norma statutaria riferirsi a se stessa?, in Corr. Giur., 7/2016, 964 ss., che suggestivamente assimila la questione a quella relativa al regime di modificabilità dell’art. 139 della Costituzione, della norma che cioè prevede la immodificabilità della forma di Stato repubblicana).

Si osserva che l’applicazione agli statuti societari delle norme in materia di interpretazione dei contratti (ma non tutte) è principio condiviso. Ma tra le norme interpretative non si ritiene possa essere applicata, e anche fosse applicabile sarebbe inutile, quella che si riferisce alla «comune intenzione delle parti» (art. 1362 c.c.); si dubita, infatti, che i contratti plurilaterali con comunione di scopo (che peraltro in materia di società di capitali possono originare anche da un atto costitutivo unilaterale) possano essere interpretati con il criterio della «comune intenzione delle parti», dettato per esigenze di regolazione dei contratti bilaterali sinallagmatici; lo statuto societario si caratterizza infatti come fonte negoziale tendenzialmente durevole, destinata a trovare applicazione anche nei confronti di parti che possono variare rispetto a quelle originarie (specie nelle S.p.A., a ragione della normale libera trasferibilità delle partecipazioni), e peraltro la conclusione del procedimento assembleare resta in ogni caso governata dal principio maggioritario.

Con innovativa sentenza, che non ha precedenti in sede di giudizio di legittimità, è intervenuta di recente la Suprema Corte risolvendo la questione di cui si tratta, valorizzando lo scopo pratico perseguito dalle parti secondo la loro comune intenzione e invocando i criteri di interpretazione funzionale (cioè quello di cui all’art. 1369 c.c.) e di buona fede (art. 1366 c.c.): «ed, infatti, proprio alla stregua del fondamentale criterio di buona fede, illuminato dal rilievo della comune intenzione delle parti, appare intrinsecamente contraddittorio, in presenza di una clausola statutaria finalizzata a garantire, con riferimento a determinate materie, un potere di interdizione ad una minoranza determinata, contemporaneamente consentire alla maggioranza non qualificata di modificare liberamente la previsione che tale potere attribuisce» (Cass. Sentenza n. 4967 del 14 marzo 2016). In altre parole, secondo la prima pronuncia in merito della Cassazione, salva una non equivoca diversa volontà negoziale, una clausola che protegga la minoranza richiedendo una maggioranza rafforzata per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie non può essere modificata da una maggioranza più limitata.

Detta pronuncia è allineata all’orientamento della giurisprudenza recente che tende a valorizzare massimamente il principio della buona fede come regola di condotta da seguire nelle varie fasi della vicenda contrattuale e dunque anche in quella di interpretazione del contratto medesimo.

Le conclusioni a cui giunge la decisione sono apprezzabili, e meritoria l’essenza di tale decisione anche nella parte in cui costituisce guida (e correzione) alla diversa giurisprudenza di merito; ma si ritiene che oltre al canone di interpretazione di buona fede, il criterio ermeneutico contenuto nell’art. 1367 c.c., quello cioè che fa leva sul principio di conservazione del contratto, sia il più idoneo a risolvere la questione.

Norme collegate

Art. 2368Art. 2369

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