Natura della disposizione di cui all’art. 2470, comma 1, c.c. e sua derogabilità
Triveneto · I.L.3 · 9-2009
Massima
La disposizione di cui all’art. 2470, comma 1, c.c. (nel testo novellato dal D.L. n. 185/2008, come del resto anche nella versione previgente) ha natura di “condicio juris”, volta a differire l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società ad un momento successivo rispetto a quello del suo perfezionamento. È dunque possibile, in omaggio ai principi generali dell’ordinamento, apporre ad un contratto di trasferimento di partecipazioni ulteriori elementi accidentali di natura convenzionale (termini o condizioni), che non si sostituiscano alla condicio juris di cui all’art. 2470, comma 1, c.c. ma si sommino ad essa. In tal caso, ovviamente, il trasferimento diverrà pienamente efficace al verificarsi di tutte le condizioni e allo spirare di tutti i termini ad esso apposti (siano essi legali o convenzionali).