Natura giuridica delle s.t.p.
Triveneto · Q.A.2 · 9-2013
Tipi societari - Società tra professionisti
Massima
Le società professionali di cui all’art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
A ciò consegue che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto.
Motivazione
Con l’art. 10 commi 3 e seguenti della legge 12 novembre 2011 n. 183, modificato poi dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012 n. 27, ed il successivo D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, in vigore dal 21 aprile 2013, si è completato un tormentato iter iniziato con l’art. 24 della legge 7 agosto 1997 n. 266, che abrogò l’art. 2 della legge n. 1815/1939, rinviando ad un decreto attuativo la fissazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 1; decreto che tuttavia, a seguito del parere negativo del Consiglio di Stato, non venne mai emanato.
Con la nuova normativa in tema di s.t.p. si è inteso consentire l’esercizio in forma societaria delle attività professionali ordinistiche, contemperando il principio dell’esecuzione personale della prestazione da parte del professionista con la titolarità societaria del rapporto d’opera professionale, di cui sono chiari indici normativi il comma 4 lett. c) (ove si parla di incarico professionale conferito alla società) e il comma 7 (per cui la società è soggetta ad iscrizione all’Ordine professionale e soggetta al relativo regime disciplinare). Naturalmente, questo contemperamento è in funzione della tutela degli interessi pubblicistici sottesi e protetti dalle normative di riferimento dei singoli ordinamenti professionali, che oggi hanno trovato espressione anche nel D.P.R. n. 137/2012 di Riforma degli Ordinamenti Professionali.
Bisogna infatti considerare che le professioni ordinistiche ricevono una disciplina propria in funzione e per la presenza di interessi di natura pubblicistica che ne pervadono l’intera regolamentazione. In primo luogo con la prescrizione di un esame di Stato per l’abilitazione che ha rango costituzionale (art. 33 Cost.); poi con le disposizioni codicistiche (artt. 2229-2238), in alcun modo toccate dai recenti interventi normativi, che disciplinano la prestazione d’opera intellettuale e l’esecuzione dell’opera, con le conseguenze significative di cui all’art. 2231 c.c. per il caso di prestazione di attività riservata da parte di non iscritto, che priva di azione per il pagamento della retribuzione, non la negligente prestazione professionale svolta da chi non ne aveva i requisiti, ma qualsiasi prestazione professionale svolta dal non iscritto (paradossalmente anche quella con risultati positivi per il cliente) privando, dunque, il professionista abusivo financo della normale azione generale di arricchimento di cui all’art. 2041 c.c.
Normativa dunque che presuppone la personalità della prestazione professionale e quindi l’individualità del prestatore.
Fatta questa premessa, necessaria e fondamentale nella interpretazione di tale nuova sintetica normativa, appare chiaro che la s.t.p. delineata dal Legislatore non determina dei modelli societari sui generis, con disciplina ispirata a quelli legali richiamati e modificata nei termini richiesti dalla nuova normativa, ma consente - per la finalità dell’esercizio societario dell’attività professionale ordinistica - l’impiego dei modelli societari tipici regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile e, quindi, dei modelli della società semplice, della società in nome collettivo, della società in accomandita semplice, della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata e delle società cooperative, valorizzando l’autonomia statutaria di tutti i modelli impiegati, con la previsione necessaria che l’atto costitutivo contenga la disciplina dei punti previsti al comma 4 dell’art. 10.
Da tale tecnica adottata dal Legislatore appare desumibile quindi, in conformità con l’orientamento dottrinale prevalente, che le s.t.p. non costituiscono un genere autonomo con causa propria ma sono delle normali società del tutto disciplinate dalla normativa propria del tipo legale, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla legge n. 183/2011.