Necessaria competenza assembleare nella s.r.l. per la decisione di revoca dello stato di liquidazione
Triveneto · J.A.22 · 9-2011
Scioglimento e liquidazione della società - Società di capitali
Massima
La decisione di revoca dello stato di liquidazione nella s.r.l. è sempre di competenza dell’assemblea dei soci con la forma necessaria della verbalizzazione notarile.
Non appare ammissibile per tale decisione l’applicabilità dei metodi statutari extra-assembleari di cui all’art. 2479, comma 3, c.c.
Motivazione
L’art. 2487 ter c.c. prevede testualmente che la revoca dello stato di liquidazione derivi da una «deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto», aggiungendo poi che «si applica l’art. 2436» il che evidenzia la necessità dell’intervento del notaio a verbalizzare e ad esplicare il suo naturale potere-dovere di controllo di legalità in vista dell’iscrizione della relativa delibera/decisione presso il registro delle imprese.
In materia di srl si è posto il problema se la decisione di revoca dello stato di liquidazione possa essere adottata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto ai sensi dell’art. 2479, comma 3, c.c., ferma restando comunque la necessità della verbalizzazione notarile ai fini del controllo di legalità sostanziale, pur con le implicite difficoltà circa la conciliabilità tra quest’ultima e le modalità concrete di formazione della volontà sociale con i metodi extra-assembleari.
Si ritiene che la revoca dello stato di liquidazione della srl presupponga sempre e comunque una deliberazione assembleare dei soci, restando escluso il ricorso ai procedimenti decisionali alternativi (anche se previsti in generale dallo statuto).
Anche a voler muovere da una pretesa compatibilità ontologica e pratica fra le “decisioni assunte con metodi non assembleari” e la “verbalizzazione notarile” richiesta dall’art. 2487 ter c.c. (che richiama l’art. 2436 c.c.), sembra assumere rilevanza decisiva in contrario l’argomento letterale per cui l’art. 2487 ter c.c. fa richiamo espresso alla “deliberazione dell’assemblea”.
Tale previsione espressa non appare infatti riconducibile ad una redazione frettolosa della norma, dettata per tutte le società di capitali, che non abbia tenuto conto delle specificità procedimentali della srl rispetto alla spa, quanto, piuttosto, alla coerente applicazione del principio che anche nella srl tutte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e tutte le decisioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci sono adottabili esclusivamente con il metodo assembleare ex art. 2479, comma 3, c.c.
La revoca della liquidazione integra sicuramente, quanto meno dal punto di vista sostanziale, una modifica dell’atto costitutivo (posto che la ripresa dell’attività sociale determina di fatto un nuovo termine di durata della società) e dell’oggetto (da liquidativo a lucrativo).
È inoltre da considerare la forte valenza organizzativa di una decisione di revoca della liquidazione, capace di incidere sulle posizioni soggettive dei soci in maniera rilevante, sostituendo il diritto al compimento del procedimento di liquidazione con quello di recesso.
A sostegno della tesi della necessità del metodo assembleare per l’adozione della decisone di revoca della liquidazione si può, infine, addurre l’argomento sistematico dell’unitarietà della disciplina dello scioglimento e della liquidazione, comune a tutte le società di capitali, retta da ragioni di natura pubblicistica e, quindi, non derogabili con riferimento a singoli modelli societari (v. orientamento J.A.12).