Non applicabilità dell’art. 2502, secondo periodo, c.c. alle società costituite prima della sua entrata in vigore

Triveneto · L.A.19 · 9-2006

Fusione e scissione - Fusione di società di persone

Massima

Poiché la disposizione di cui al secondo periodo dell’art. 2502 c.c. ha invertito la previsione legale previgente, contenuta nell’art. 2252 c.c., in ordine alla necessità, salvo patto contrario, del consenso unanime dei soci per la valida adozione della decisione di fusione di una società di persone, tale disposizione non può essere applicata a quei contratti che si siano formati prima della sua entrata in vigore.

Nel caso contrario si violerebbero i principi della irretroattività delle norme di cui all’art. 11 delle preleggi e sulla interpretazione della volontà dei contraenti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (cfr. per analogia con la trasformazione Decr. Trib. Milano, sez. VIII civile, 8 luglio 2005; Decr. Trib. Reggio Emilia, 13 gennaio 2006).

Norme collegate

Art. 11 prel.Art. 2252Art. 2502Art. 1362

Massime collegate (2)