Non necessità di verbalizzazione notarile per apportare le eventuali integrazioni al piano concordatario richieste dal tribunale ai sensi dell’art. 162, comma 1, legge fall.
Triveneto · P.A.7 · 9-2009
Massima
Le integrazioni al piano di concordato eventualmente richieste dal tribunale ai sensi dell’art. 162, comma 1, legge fall., non costituendo una nuova domanda né una modifica discrezionale di quella già presentata, possono essere validamente adottate dall’organo societario competente nelle forme ordinarie, senza che sia necessaria la verbalizzazione notarile di cui all’art. 152, comma 3, legge fall.
Motivazione
Come evidenziato in commento all’orientamento P.A.1, la ratio della disposizione contenuta nell’art. 152, comma 3, legge fall., nella parte in cui impone che le delibere di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato siano sottoposte al controllo di legittimità del notaio verbalizzante, è quella di garantire l’interesse pubblicistico al rispetto delle competenze e dei limiti legali previsti dall’ordinamento in tale fase prodromica alla procedura concordataria.
Nell’ipotesi di integrazione del piano su richiesta del tribunale ex art. 162, comma 1, legge fall., l’organo societario competente non è chiamato ad esprimere una nuova proposta di concordato, bensì ad adeguarsi ad una integrazione imposta dal tribunale pena la non ammissibilità della domanda.
In detta fattispecie è dunque carente l’interesse tutelato dall’art. 152, comma 3, legge fall., che pertanto non può trovare applicazione