Obbligazioni convertibili in quote di s.r.l. con procedimento “indiretto”
Triveneto · H.K.13 · 9-2020
Altre forme di partecipazione - Obbligazioni
Massima
Si ritiene ammissibile l’emissione di obbligazioni convertibili in quote di partecipazione di una società terza s.r.l.; le quote della società terza offerte in conversione possono essere già in possesso della società emittente il prestito, oppure possono essere di nuova emissione.
In entrambi i casi la competenza a deliberare l’emissione del prestito spetta all’organo amministrativo (salvo diversa disposizione statutaria) ai sensi dell’art. 2410, comma 1, c.c. e nel rispetto dell’art. 2412 c.c.
Qualora la conversione si riferisca a quote già detenute nel portafoglio della società emittente il prestito sarà opportuno vincolare in maniera adeguata tali partecipazioni al servizio della conversione al fine di garantire il diritto degli obbligazionisti di poterla effettuare; il tutto compatibilmente con il rispetto dei vincoli di circolazione delle quote previsti dallo statuto della s.r.l.
Qualora, invece, la conversione si riferisca a quote di futura emissione sarà necessario che - precedentemente o contestualmente alla delibera di emissione del prestito, e comunque prima della collocazione delle obbligazioni - l’assemblea della società terza deliberi l’aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle quote da attribuire in conversione nel rispetto dei limiti indicati nell’art. 2481, comma 2, c.c. e sarà pure necessario rispettare le norme di legge per realizzare l’offerta diretta a terzi degli aumenti di capitale della s.r.l.
Il regolamento del prestito dovrà indicare, nel rispetto della convenzione necessariamente stipulata fra le società coinvolte nell’operazione, il rapporto di cambio, nonché il periodo e le modalità di conversione.
La liberazione dell’aumento di capitale della s.r.l. terza in caso di conversione potrà avvenire, a seconda dei casi, mediante rimborso da parte della società emittente il prestito direttamente alla società terza per conto dei convertitori, ovvero mediante compensazione di poste finanziarie tra la società emittente il prestito e la società terza, ovvero, ancora, attraverso qualunque altra modalità idonea ad estinguere sia l’obbligazione di liberazione in denaro dell’aumento di capitale che l’obbligo di rimborso della società emittente il prestito.
Motivazione
L’art. 2420-bis del codice civile disciplina esclusivamente l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, secondo il cd. procedimento diretto. Ciò si verifica qualora, con la delibera di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, venga contestualmente deliberato, da parte dell’assemblea straordinaria della società emittente, anche un aumento di capitale sociale di ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione, in proporzione al rapporto di cambio stabilito.
Accanto all’ipotesi “tipica” è possibile la variabile per cui la società emittente il prestito, offra in conversione agli obbligazionisti, azioni proprie già acquistate; in questo caso evidentemente non è necessario che venga anche deliberato un corrispondente aumento di capitale al servizio della conversione, in quanto le azioni sono già state emesse.
La dottrina ha inoltre elaborato diverse ulteriori ipotesi di conversione del prestito obbligazionario, secondo un procedimento che viene definito “indiretto”, intendendosi per tale quello che si verifica allorquando, a fronte dell’emissione del prestito, la società offra in conversione partecipazioni di una società diversa dalla propria.
Pur in assenza di una disciplina specifica, è opinione consolidata che tale procedimento sia consentito, rispondendo ad un interesse meritevole di tutela.
Anche la legge bancaria contiene una espressa previsione di conversione “indiretta”: l’art. 12 del TUB, in materia di obbligazioni bancarie, distingue infatti tra obbligazioni convertibili in azioni della stessa banca emittente ed obbligazioni convertibili in azioni di altre società. In dottrina si ritiene che tale norma sia espressione di un principio generale, come tale applicabile anche alle società di diritto comune.
Va ricordato anche che, con riguardo al procedimento “indiretto” di conversione, la dottrina si è spinta a considerare la possibilità di ammettere la conversione di titoli obbligazionari, in strumenti finanziari di diversa natura, quali ad es. strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni (fra i quali quelli indicati dall’art. 2346, comma 6, c.c. o quelli rappresentativi di quote di partecipazione ad un affare nell’ambito dei patrimoni destinati).
Posto che il meccanismo del prestito convertibile cd. “indiretto” si fonda appunto sul principio della meritevolezza e sull’applicazione analogica, pur nei limiti di compatibilità con le varie situazioni, l’orientamento in commento ritiene praticabile tale percorso, anche nel caso in cui le partecipazioni offerte in conversione siano riferite non ad azioni, bensì a quote di partecipazione in società a responsabilità limitata.
Il meccanismo è simile a quello già individuato dalla dottrina, nei casi in cui la conversione “indiretta” avvenga con offerta di titoli di società terze, con gli adattamenti di volta in volta necessari.
E pertanto:
a) nel caso in cui la società emittente il prestito detenga già le quote della srl offerte in conversione, oppure si obblighi ad acquisirle in tempo utile per la conversione, appaiono applicabili le stesse regole indicate per i casi di conversione “indiretta” di azioni già circolanti e conseguentemente: non è necessario che sia deliberato alcun aumento di capitale sociale al servizio dei convertitori, in quanto le quote da offrire in cambio sono già emesse; vanno in ogni caso rispettati i limiti indicati nell’art. 2412 c.c.; vanno rispettate le norme che attribuiscono agli obbligazionisti il diritto di anticipare la conversione, nelle situazioni descritte nell’art. 2420-bis, comma 4. c.c.; vanno rispettate le norme che impongono alla società emittente il prestito, di tenere a disposizione degli obbligazionisti le eventuali quote acquisite medio tempore, a fronte di aumenti gratuiti del capitale sociale della società terza, con conseguente proporzionale modifica del rapporto di cambio; vanno verificati (ed eventualmente rimossi prima della delibera di emissione del prestito), eventuali limiti statutari alla circolazione delle quote, in maniera da renderle trasferibili agli obbligazionisti, senza condizioni; è opportuno l’inserimento, nel regolamento del prestito, di garanzie ulteriori, volte a tutelate gli obbligazionisti per tutti gli eventi successivi alla sottoscrizione del prestito, che possano minare o pregiudicare il diritto di conversione.
Ulteriori accorgimenti devono essere adottati nel caso in cui le quote offerte in conversione, ancorché già emesse e liberate non risultino ancora in possesso della società emittente.
Questa prospettiva appare più “a rischio” per gli obbligazionisti, in quanto il rapporto che nasce con l’emissione del prestito non si esaurisce tra la società emittente ed i sottoscrittori dei titoli convertibili, ma coinvolge anche terzi soggetti che dovranno prestarsi al trasferimento dei titoli corrispondenti al rapporto di cambio. Nel regolamento occorre pertanto che la società assuma l’obbligo di acquistare le quote, successivamente all’emissione del prestito ed in tempo utile per l’eventuale conversione. Tale obbligo può essere soddisfatto sia attraverso un acquisto diretto dei titoli e successivo ritrasferimento ai convertitori, sia attraverso un acquisto diretto a favore di questi ultimi seguendo lo schema dell’art. 1411 c.c. o utilizzando altri congegni negoziali;
b) una variabile da considerare, frequente nei casi di società partecipate o controllate, consiste nella possibilità che le quote della società terza, offerte in conversione, non siano ancora in circolazione, ma di futura emissione. In questo caso è necessario il coinvolgimento anche degli organi della società terza. Infatti occorre sia che venga deliberato il corrispondente aumento del capitale sociale da parte dei soci della s.r.l. terza, sia che lo statuto di quest’ultima consenta la possibilità di offrire le quote in aumento a terzi, con esclusione quindi del diritto di opzione (salvo il caso in cui tutti i soci della s.r..l vi rinuncino contestualmente alla delibera di aumento). La delibera deve infatti prevedere la possibilità di sottoscrizione da parte degli obbligazionisti del prestito ed avere natura irrevocabile in quanto destinata ad incidere su posizioni giuridiche terze. Quanto ai tempi di assunzione di tale delibera si ritiene che essa vada presa prima o, al più tardi, contestualmente alla delibera che emette il prestito, ponendosi quale condizione di validità di quest’ultima.
Appare inoltre opportuno che venga preliminarmente perfezionato, tra la società emittente il prestito e la società s.r.l. terza, una convenzione che regolamenti, nel dettaglio, sia l’impegno di far assumere da parte dell’assemblea dei soci della s.r.l. l’aumento di capitale al servizio degli obbligazionisti, sia le modalità con cui si intende perfezionare l’eventuale conversione;
c) ove non sia previsto un sovrapprezzo, la conversione delle obbligazioni in quote della s.r.l. va eseguita alla pari, prevedendo l’assegnazione, a ciascun obbligazionista convertitore, di una quota corrispondente al valore nominale del titolo convertito; d) il regolamento del prestito dovrà inoltre indicare nel dettaglio le modalità con cui, la società emittente il prestito, dovrà riconoscere alla società terza, per conto dei convertitori, le somme necessarie a sottoscrivere e liberare l’aumento, in proporzione al rapporto di cambio stabilito e consentire l’intestazione delle quote ai convertitori.
Differenti possono essere le modalità con cui l’obbligo di versamento della provvista occorrente a liberare i titoli viene assolto: ove la società emittente il prestito avanzi delle partite di credito nei confronti della società terza, o abbia effettuato finanziamenti o altre forme di versamento soggette a rimborso, la sottoscrizione delle nuove quote per conto degli obbligazionisti, potrà avvenire mediante meccanismi di compensazione delle varie poste. Differentemente la provvista occorrente a liberare le quote, potrà essere fornita direttamente dalla società emittente il prestito alla società terza, mediante rimborso a favore di quest’ultima anziché a favore degli obbligazionisti, del prestito ricevuto e per conto di questi ultimi.
Il meccanismo attraverso il quale si perfeziona l’opzione di conversione, va infine minuziosamente disciplinato attraverso un accordo che coinvolge principalmente la società emittente, la quale assume la garanzia della riuscita dell’operazione quale intermediario interessato e la società terza attraverso il proprio organo amministrativo.
Commento SNV
Si segnala CNN Quesito n. 476-2013/I, titoli di debito di s.r.l. convertibili in azioni di s.p.a., di Boggiali-Ruotolo, in cui gli autori affermano che ad una s.r.l. non sia concesso emettere titoli di debito convertibili in partecipazioni sociali della stessa emittente (metodo indiretto), ammettendo, invece, l’emissione di titoli di debito convertibili in partecipazioni sociali di altra società (metodo indiretto), nella specie una s.p.a.