Oggetto sociale delle s.t.p. multidisciplinari e attività prevalenti

Triveneto · Q.A.15 · 9-2013

Atto costitutivo - Oggetto sociale

Massima

Una s.t.p. multidisciplinare può, in conformità alla previsione contenuta nell’art. 8, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, individuare come prevalente una delle attività professionali ordinistiche dedotte nell’oggetto sociale, ma tale individuazione di “prevalenza” non è da ritenersi necessaria né obbligatoria.

Motivazione

Il Regolamento STP (DM 8 febbraio 2013, n. 34) all’art. 8 comma 2 prevede che «la società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo». Tale disposizione è assai problematica in funzione sia della definizione anticipata di un criterio di “prevalenza” in sede di atto costitutivo, che potrebbe non corrispondere poi all’attività in concreto svolta, sia dell’esercizio di attività professionale non prevalente per la quale la società non è iscritta al relativo ordine, con sviamento dagli interessi con il sistema delle professioni ordinistiche.

La normativa presuppone all’art. 10 comma 7 che i professionisti soci siano tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine così come la società sia soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulta iscritta, senza peraltro far riferimento a un criterio di “prevalenza” per il caso previsto dal comma 8 dell’esercizio di più attività professionali.

Si consideri il regime disciplinare al quale sono assoggettati i professionisti e le s.t.p.: l’art. 12 del Regolamento chiarisce che il socio professionista è soggetto alle regole deontologiche dell’ordine cui è iscritto mentre la s.t.p. risponde disciplinarmente delle violazioni alle regole deontologiche dell’ordine al quale risulta iscritta oltre a concorrere con la responsabilità disciplinare del socio – anche iscritto ad ordine diverso da quello della società – nel caso in cui l’illecito disciplinare compiuto dal socio sia direttamente riconducibile a direttive impartite dalla s.t.p. Le anomalie che potrebbero sorgere in sede disciplinare dall’esposizione della s.t.p. alle regole di un ordinamento al quale non risulti iscritta, sembrerebbero consigliare di non evidenziare nell’atto costitutivo una prevalenza di un’attività professionale rispetto alle altre, con la conseguenza che la s.t.p. dovrà essere iscritta a tutti gli ordini delle professioni dedotte nell’oggetto sociale, garantendo in tal modo certezza in materia disciplinare.

Dal punto di vista notarile comunque, stante le problematiche evidenziate, entrambe le soluzioni appaiono ammissibili (come evidenziato nella Relazione al Regolamento STP) cosicché sarà rimesso alla scelta dei contraenti il dichiarare una attività professionale prevalente ovvero non far menzione di tale prevalenza, con le conseguenze, nel primo caso, dell’iscrizione della s.t.p. al solo albo dell’attività professionale dichiarata prevalente e, nel secondo caso, della multi-iscrizione a tutti gli ordini professionali la cui attività è dedotta nell’oggetto sociale multi-professionale.

Norme collegate

Art. 10 L. 2011 n. 183Art. D.M. 2013 n. 34

Massime collegate (2)