Operatività della “sterilizzazione” delle perdite nelle fattispecie verificatesi in esercizi successivi a quello 2020
Triveneto · T.A.13 · 9-2021
Discipline transitorie - Covid
Massima
Si ritiene che le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 siano sottoposte al regime di “sterilizzazione” previsto dalle disposizioni contenute nell’art. 6 del D.L. n. 23/2020 fino all’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo, prescindendo dalla circostanza che tali perdite abbiano ridotto di oltre un terzo il capitale sociale nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 o in quelli successivi.
Conseguentemente:
se nel corso dei cinque esercizi successivi a quello che comprende il 31 dicembre 2020 risulta che la società abbia accumulato perdite che senza tener conto di quelle emerse in tale ultimo esercizio (ossia quelle “sterilizzate”) riducono il capitale di oltre un terzo, troveranno immediata applicazione le disposizioni dettate dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; se, invece, nel corso di detti cinque esercizi risulta che la società abbia accumulato perdite che solo se sommate a quelle emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 (ossia quelle “sterilizzate”) riducono il capitale di oltre un terzo, troveranno applicazione le disposizioni recate dall’art. 6 del D.L. n. 23/2020, fermo restando il limite temporale finale coincidente con l’esercizio che comprende il 31 dicembre 2025.
Motivazione
Il comma 1 dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020 dispone che «per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile», senza prevedere alcun limite temporale entro il quale si debbano verificare le fattispecie previste dagli articoli disapplicati.
In sostanza detta disposizione prevede che le perdite emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 non possono essere “la causa” dell’insorgere degli obblighi di riduzione del capitale e/o di ricapitalizzazione previsti dal codice civile.
Il successivo comma 2 prevede poi che nel caso in cui si verifichino le fattispecie previste dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c. il termine per procedere alla riduzione del capitale sociale è posticipato al quinto esercizio successivo a quello che comprende il 31 dicembre 2020, senza richiedere che tali fattispecie si debbano verificare entro un determinato termine all’interno di quello finale dell’esercizio 2025.
La stessa impostazione è stata data alla disposizione contenuta nel comma 3, la quale prevede che nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 e 2482-ter c.c. l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2, senza richiedere che tale assemblea sia quella chiamata a deliberare sulle perdite 2020.
La ratio di tali disposizioni, con tutta evidenza, è quella di impedire che l’eventuale risultato negativo dell’esercizio condizionato dalla emergenza Covid, ritenuto “anomalo” dal legislatore, condizioni per i cinque esercizi successivi la capacità di rilancio dell’attività sociale, imponendo obblighi di riduzione del capitale e/o di ricapitalizzazione.
Sotto questo profilo la circostanza che gli obblighi di riduzione/ricapitalizzazione sorgano nell’esercizio 2020, che ha prodotto le perdite “anomale”, o in uno dei cinque successivi appare irrilevante in ordine all’interesse tutelato.
Anzi, l’eventuale limitazione di applicazione della norma alle sole ipotesi in cui la perdita emersa nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 determini già una riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e non anche a quelle in cui tale limite sia superato in un qualsiasi momento all’interno dei cinque esercizi successivi per effetto di tali perdite sarebbe in contrasto con le finalità della disposizione e produrrebbe rilevanti incongruità.
Risulterebbe infatti difficilmente giustificabile l’impossibilità di sterilizzazione in prospettiva quinquennale una perdita 2020 che determini in detto esercizio una riduzione del capitale esattamente pari ad 1/3 a fronte del diritto di sterilizzare integralmente la medesima perdita se superiore anche di un solo centesimo a detto limite di 1/3.
Se così fosse, infatti, una società per azioni con patrimonio netto di euro 100.000 e capitale sociale di euro 50.000 che realizzi nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 perdite per euro 66.600 non avrebbe il “beneficio” della sospensione, conservando un patrimonio netto di euro 33.400, superiore ai due terzi del capitale minimo. Conseguentemente, se negli esercizi successivi realizzasse perdite superiori ad euro 66.66 avrebbe l’obbligo di ricapitalizzazione.
Qualora invece la medesima società realizzi nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 perdite per euro 66.700 anziché per euro 66.600 avrebbe il diritto di sterilizzare per intero tale risultato negativo per i cinque esercizi successivi (conservando dunque un patrimonio netto “sterilizzato” di euro 100.000), con la conseguenza che eventuali perdite nei cinque esercizi successivi non determinerebbero alcun obbligo di ricapitalizzazione se complessivamente non superiori ad euro 66.666,66.
A causa della differenza di soli euro 100 nelle perdite 2020, dunque, nella prima ipotesi la società potrebbe sopportare senza obblighi di riduzione/ricapitalizzazione perdite ulteriori nel quinquennio per massime euro 66,66 mentre nella seconda ipotesi la medesima società potrebbe sopportare perdite ulteriori per euro 66.666,66.
La ratio della disposizione emergenziale e la necessità di garantire parità di trattamento a tutte le società impediscono di accettare tale conclusione: nella prima ipotesi la società deve poter sterilizzare le intere perdite “2002” di euro 66.600 anziché nessuna perdita, e nella seconda le intere perdite “2020” di euro 66.700, con conseguente parità di trattamento e identiche possibilità di rilancio post pandemia.
Solo in tal modo è possibile dare piena attuazione alla norma emergenziale che presume “anomalo” il risultato dell’esercizio 2020 prescindendo dal suo importo.
Fino a quando non sia spirato il termine finale della loro “sospensione” (quinto esercizio successivo a quello che comprende il 31 dicembre 2020), le perdite emerse nel corso dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 devono dunque essere tenute distinte da quelle emerse negli esercizi successivi indipendentemente dal loro ammontare, e non devono essere sommate con queste ultime al fine di determinare se di volta in volta siano sorti o meno gli obblighi di riduzione/ricapitalizzazione.
Così, ad esempio, se una srl con patrimonio netto di euro 100.000 e capitale nominale di euro 10.000 abbia accumulato perdite per euro 90.000 nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020, avrà il diritto di sterilizzare integralmente tali perdite fino alla chiusura del quinto esercizio successivo anche se in quello nel quale sono emerse ha conservato per intero il capitale sociale nominale.
Conseguentemente, se nei cinque esercizi successivi realizzerà ulteriori perdite per euro 90.000, non dovendo sommare ad esse quelle di altrettante euro 90.000 dell’esercizio 2020, non avrà alcun obbligo di riduzione del capitale sociale conservando un patrimonio netto “sterilizzato” di euro 10.000 (dato dagli euro 100.000 iniziali meno le perdite successive al 2020 di euro 90.000, al netto di quelle di altrettante euro 90.000 realizzate nel 2020 e sospese).