Partecipazione di associazioni o fondazioni in società di persone
Triveneto · O.A.2 · 9-2004
Atto costitutivo - Soci
Massima
È ammessa la partecipazione di una fondazione o di una associazione, aventi o no personalità giuridica, in una società di persone.
Norme collegate
Art. 14Art. 2295Art. D.Lgs. 2017 n. 117