Partecipazione di stranieri a società italiane
Triveneto · A.A.3 · 9-2004
Atto costitutivo - Soci
Massima
Un cittadino straniero non può partecipare a società italiane se, in base al principio di reciprocità, al cittadino italiano non sia consentito partecipare a società nello stato estero di appartenenza dello straniero.
Tale principio non si applica ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, salvo che il D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 o una convenzione internazionale in vigore per l’Italia disponga diversamente.