Partecipazione di stranieri a società italiane

Triveneto · A.A.3 · 9-2004

Atto costitutivo - Soci

Massima

Un cittadino straniero non può partecipare a società italiane se, in base al principio di reciprocità, al cittadino italiano non sia consentito partecipare a società nello stato estero di appartenenza dello straniero.

Tale principio non si applica ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, salvo che il D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 o una convenzione internazionale in vigore per l’Italia disponga diversamente.

Norme collegate

Art. 16 disp. att. c.c.Art. D.Lgs. 1998 n. 286