Particolari diritti riguardanti l’amministrazione delle società partecipate

Triveneto · I.I.42 · 9-2020

Azioni e quote - Diritti particolari del socio

Massima

Tra i diritti particolari attribuibili a singoli soci ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. sono da ritenere ammissibili quelli che riguardano il potere di assumere all’interno della partecipante la decisione di come esercitare nelle partecipate l’eventuale potere di designazione e/o nomina di uno o più amministratori (o sindaci), così come di uno o più dirigenti di queste società.

Motivazione

Come già indicato nell’Orientamento I.I.12 tra i “particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società” attribuibili a singoli soci ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., rientrano tra l’altro il diritto di nomina e/o revoca di uno o più amministratori e il diritto di nomina di uno o più sindaci o revisori. Nell’individuare i soggetti che possono essere titolari di particolari diritti si evidenzia che detti diritti possono essere attribuiti soltanto ai soci (siano essi persone fisiche o giuridiche), specificatamente, singolarmente e nominativamente individuati o individuati per relationem e non a terzi che soci non siano; inoltre, che sia ammissibile attribuire uno o più diritti particolari alla totalità dei soci (vedi sub I.I.32). Sulla base di tali princìpi e in osservanza al dettato legislativo con l’Orientamento in commento si è ritenuta ammissibile, anche al fine di soddisfare esigenze spesso manifestantisi nella pratica all’interno di gruppi societari o catene di controllo, l’inclusione tra i diritti particolari di cui al menzionato terzo comma dell’art. 2468 c.c. anche di quelli che riguardano il potere di assumere all’interno della s.r.l. partecipante la decisione di come esercitare nelle partecipate l’eventuale potere di nomina (che implica un potere diretto di investire un soggetto di una determinata carica) o designazione (che, invece, pare conferire un potere indiretto limitato all’indicazione del nominativo che altri è chiamato, per l’appunto, a nominare) di taluni componenti degli organi sociali (o dirigenti). Si badi bene che con l’Orientamento in esame non si è ritenuto di ampliare la platea dei possibili titolari dei diritti particolari riconoscendo anche a soggetti estranei alla compagine sociale i diritti attribuibili “a singoli soci”: ciò sarebbe illegittimo e incoercibile. Si è invece ritenuto che un adeguato intervento a monte sullo statuto sociale della s.r.l. partecipante/controllante (che possiamo denominare ALFA) possa agevolare il raggiungimento del risultato di recepire indirettamente il diritto particolare spettante al socio X trasportandolo a cascata nelle partecipate. Più in particolare, tenuto conto che gli amministratori delle partecipate di ALFA vengono nominati, in tutto o in parte, dalla stessa ALFA nelle rispettive assemblee, si potrebbe prevedere nello statuto di ALFA, accanto al diritto particolare di X di nominare amministratori e sindaci di ALFA anche l’ulteriore particolare diritto di designare gli amministratori delle società partecipate da quella (nella misura da stabilire). Ovviamente e in concreto si dovrà poi prevedere in statuto che in occasione di ciascuna assemblea di una partecipata chiamata a deliberare la nomina di componenti organi sociali, e prima dello svolgimento della stessa, debba essere consentita al titolare del diritto particolare la possibilità di effettuare le proprie designazioni (mediante una semplice comunicazione scritta da inviare agli amministratori o previa convocazione di un’apposita assemblea) vincolanti per il delegato della partecipante ALFA. In tal modo, gli amministratori di ALFA (o loro delegati), nell’assemblea delle partecipate, sarebbero tenuti a rispettare le designazioni effettuate da X per la nomina delle cariche sociali e votare di conseguenza. È pero chiaro che qualora il delegato non si attenesse a tali indicazioni la nomina “difforme” sarebbe comunque legittima, anche se lo esporrebbe a responsabilità. Per rafforzare la portata della suddetta clausola essa potrebbe essere allora accompagnata, sempre nello statuto della s.r.l. partecipante ALFA, dalla previsione di alcuni ulteriori diritti particolari attribuibili ad X quali ad esempio il diritto particolare di designare o di concorrere alla designazione del delegato di ALFA nelle assemblee delle partecipate o il diritto particolare di poter revocare gli amministratori nel caso in cui nelle assemblee delle partecipate il delegato di ALFA non rispetti le designazioni effettuate da X.

Norme collegate

Art. 2468

Massime collegate (3)