Particolari modalità di nomina degli amministratori
Triveneto · H.C.6 · 9-2004
Amministrazione e rappresentanza - Nomina
Massima
È legittima la clausola che prevede, per la nomina delle cariche sociali, la possibilità per ciascun socio di esprimere un numero di preferenze inferiore al numero degli amministratori e dei sindaci da eleggere (art. 2368, comma 1, c.c.).
Norme collegate
Art. 2368Art. 2383