Passaggio della cooperativa dallo schema s.p.a. a quello s.r.l. e viceversa
Triveneto · M.A.27 · 9-2011
Atto costitutivo - Modificazioni in generale
Massima
Il passaggio della cooperativa dallo schema organizzativo della s.p.a. allo schema organizzativo della s.r.l., e viceversa, non costituisce ipotesi di trasformazione in senso tecnico.
Consegue che, in tali ipotesi, non sarà applicabile la disciplina generale sulla trasformazione delle società di capitali, ma solo quella prevista per le modifiche statutarie, con esclusione del diritto di recesso al socio non consenziente.
Motivazione
Dopo la riforma del 2003 il codice civile prescrive che le società cooperative, ferme restando le norme specifiche previste per le stesse, vengano disciplinate in base allo schema organizzativo della s.p.a. o della s.r.l.
La scelta del modello s.p.a. è obbligatoria quando il numero dei soci cooperatori non è inferiore a 20 (venti), ovvero l’attivo dello stato patrimoniale della società è superiore a un milione di euro, oppure negli altri casi previsti da leggi speciali (ad esempio nel caso delle cooperative assicurative e bancarie - artt. 29 e 33 del D.Lgs. n. 385/1993). Viceversa è obbligatorio optare per il modello s.r.l. se i soci sono persone fisiche (ovvero, nelle cooperative agricole, anche società semplici) e il loro numero è inferiore a nove (art. 2522, commi 2 e 3 c.c.). In tutti gli altri casi i soci possono optare tra lo schema organizzativo della s.p.a. o quello della s.r.l. per disciplinare i loro rapporti nella cooperativa. Nonostante l’ambiguità del dettato normativo (art. 2519 c.c.) si deve ritenere che, quando alla cooperativa si applicano (per necessità o per scelta) le norme sulla s.r.l., alla stessa non si possano applicare anche norme proprie delle s.p.a. Pertanto la cooperativa che ha scelto il modello s.r.l. non può adottare il sistema monistico, né quello dualistico, né, più in generale, può applicare istituti propri esclusivamente delle s.p.a.
Per quanto attiene alla configurabilità o meno di un’ipotesi di trasformazione nel passaggio dall’uno all’altro schema organizzativo, si deve osservare che l’art. 2519 c.c. prevede l’applicazione meramente residuale delle disposizioni sulla s.p.a. e sulla s.r.l. In particolare la norma prevede che le disposizioni sulla s.p.a. o sulla s.r.l. si applicano solo laddove non siano applicabili le norme proprie delle cooperative e solo in quanto compatibili con le disposizioni sulla cooperativa stessa. Ciò significa che lo schema normativo principale è comune a tutte le società cooperative, che si possono differenziare solo in relazione al modello organizzativo sussidiario.
La sussidiarietà dello schema organizzativo s.p.a. o s.r.l. rispetto al modello comune costituito dalla normativa propria di tutte le società cooperative produce, come corollario, che il cambiamento del suddetto modello non comporta una modifica sotto il profilo causale e tipologico.
Pertanto, difformemente da quanto accade per le società lucrative, dove il modello organizzativo assume rilevanza tipologica, nelle cooperative il tipo è dato esclusivamente dallo scopo mutualistico e le norme della s.p.a. e della s.r.l. sono solo un mezzo per il miglior raggiungimento dello scopo.
Consegue che il passaggio dalla cooperativa che ha scelto lo schema organizzativo della s.p.a. a quella che ha scelto lo schema organizzativo s.r.l., e viceversa, non costituisce ipotesi di trasformazione in senso tecnico ma mera modificazione statutaria.
Consegue ancora che, in tali ipotesi, non sarà applicabile la disciplina generale sulla trasformazione delle società di capitali, ma solo quella prevista per le modifiche statutarie, con esclusione del diritto di recesso al socio non consenziente.