Pignoramento e sequestro della quota di s.r.l. - Esecuzione ed esercizio del diritto di voto
Firenze · 52 · 2015
Assemblea e decisioni dei soci - Intervento
Massima
Ai sensi dell’art. 2471-bis e 2352 c.c., nel caso di sequestro (e pignoramento) di quota di s.r.l. il diritto di voto è esercitato dal custode.
Tale norma è inderogabile e dunque non è ammissibile l’attribuzione esplicita del diritto di voto a soggetto diverso dal custode, ove questo sia nominato. In difetto tuttavia della nomina di un custode, deve ritenersi che il socio sia comunque legittimato all’esercizio di tale diritto in quanto investito tacitamente del ruolo di custode.
Tale legittimazione permane fin quando il sequestro o il pignoramento contenenti la nomina del custode non siano notificati alla società a norma dell’art. 2471 c.c.
Motivazione
È noto che l’espropriazione della partecipazione di s.r.l. è disciplinata dall’art. 2471 c.c., il quale dispone, al comma 1, che “Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese”.
La medesima forma deve ritenersi applicabile anche all’ipotesi del sequestro di partecipazione, posto che il c.p.c., in materia di esecuzione del sequestro, rinvia alle norme sul pignoramento.
Si tratta di una peculiare forma di pignoramento, che costituisce un tertium genus sia rispetto alla espropriazione di beni (mobili) presso il debitore (la quale postula una ricerca delle cose da pignorare nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti), sia rispetto alla espropriazione presso terzi (non essendo in questo caso richiesta la dichiarazione del terzo), e che parrebbe mutuare la disciplina prevista per l’espropriazione di beni immobili, benché la quota sia assimilabile ai beni mobili immateriali. Prima della riforma era dominante l’orientamento che assimilava il pignoramento della quota al pignoramento presso terzi; oggi invece, muovendo proprio dalla disciplina sopra ricordata, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza prevalenti negano tale interpretazione.
Il legislatore della riforma non si è tuttavia preoccupato di disciplinare, con riguardo all’espropriazione di quote di s.r.l., la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali in costanza di pignoramento e l’individuazione del custode.
Tale aspetto è invece espressamente disciplinato dall’art. 2471-bis c.c. con riguardo al pegno, usufrutto e sequestro della quota, mediante il richiamo all’art. 2352 c.c. dettato in materia di s.p.a., il quale dispone “Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode [...] Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte [...] Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode”.
Ora, se si muove dall’assunto (cfr. Massima n. 1) che la medesima disciplina della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali prevista per il sequestro di quote sia applicabile anche all’espropriazione, deve concludersi che anche nel caso di pignoramento, il diritto di voto è sempre esercitato dal custode.
Permangono peraltro i seguenti problemi:
chi debba essere ritenuto “custode” della quota, laddove esso non sia espressamente individuato nell’ambito del sequestro o del pignoramento; quale sia l’efficacia dell’iscrizione nel registro imprese: l’art. 2471- bis prevede tale adempimento nell’ambito del procedimento esecutivo, senza tuttavia precisarne la portata. 1. Individuazione del custode
Nel silenzio della norma, occorre applicare le disposizioni previste dal codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata. Muovendo dalla natura giuridica del bene “quota”, normalmente ritenuta un bene mobile ancorché immateriale, si potrebbe essere indotti a ritenere che debba applicarsi la disciplina del pignoramento di beni mobili (artt. 520 ss. c.p.c.). Tuttavia la disciplina ivi prevista appare incompatibile con la particolare natura della quota: basti considerare che nell’ambito dell’espropriazione mobiliare è previsto che il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento siano dati in custodia al cancelliere, mentre gli altri beni sono custoditi in un luogo di pubblico deposito oppure affidati ad un custode diverso dal debitore.
Tale disciplina appare inapplicabile al pignoramento della quota, non solo nella parte in cui prevede l’intervento del cancelliere o del pubblico deposito, ma anche nella parte finale in cui - quale extrema ratio - il bene viene affidato ad un custode diverso dal debitore.
Ovviamente, laddove vi sia la designazione di un custode, nulla quaestio, ove invece tale designazione non vi sia, viene da chiedersi se il socio possa essere legittimato all’esercizio del diritto di voto e dunque, una volta ritenuta l’inderogabilità della norma che attribuisce il diritto di voto al custode, se egli possa essere ritenuto “custode” della quota oggetto del pignoramento (o del sequestro).
Ciò presuppone la disapplicazione della disciplina del pignoramento di beni mobili, posto che in tale caso il debitore può essere nominato custode solo ove vi sia il consenso (espresso e non tacito) del creditore e l’applicazione in suo luogo della disciplina prevista per l’espropriazione immobiliare, nella quale a norma dell’art. 559 c.p.c., “Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati”.
Si ritiene che tale disciplina sia quella applicabile nel caso in cui non vi sia un’espressa nomina di un custode e pertanto che in tale caso il debitore sia costituito custode ed abbia legittimazione ad esprimere il diritto di voto.
Supportano tale conclusione le seguenti argomentazioni:
in primo luogo la disciplina prevista ricalca in tutto e per tutto, con gli ovvi adattamenti del caso, quella del pignoramento immobiliare. Per entrambi è infatti necessaria la notificazione al debitore e la successiva pubblicità sui pubblici registri: iscrizione nel registro delle imprese, per la quota, trascrizione in conservatoria, per i beni immobili; l’analogia di disciplina deriva dalla considerazione che in entrambi i casi manca un’apprensione fisica del bene. Ma tale apprensione, oltre ad essere materialmente impossibile, sarebbe del tutto inutile, dal momento che il pignoramento ha quale scopo primario la sottrazione della disponibilità giuridica del bene al debitore. Vale a dire che il raggiungimento di tale scopo impone che il pignoramento mobiliare si esegua mediante la apprensione (sottrazione) fisica dei beni mobili, stante il disposto dell’art. 1153 c.c.: da qui pare infatti muovere la norma che esclude che il debitore possa essere nominato custode. La medesima esigenza non si pone ovviamente con riguardo ai beni immobili e neppure si pone con riguardo alla quota, non ponendosi un problema di “possesso vale titolo”. L’effetto sottrattivo, dunque, si determina con la pubblicità nei pubblici registri e non si pone la imprescindibile esigenza di affidare il bene ad un custode diverso dal debitore. Se tale è la ratio, con riguardo all’espropriazione di partecipazioni deve valere la stessa regola prevista per il pignoramento di beni immobili e dunque, salva diversa disposizione, il debitore (socio) sarà di regola costituito custode della partecipazione e potrà dunque esercitare i diritti spettanti al custode ex art. 2352 c.c.; né pare opportuno pretendere che sempre ed inderogabilmente il custode sia diverso dal socio debitore. Non si può infatti non tenere in conto che il diritto di voto potrebbe essere funzionale alla salvaguardia di interessi che trascendono quello del creditore (essenzialmente limitato alla salvaguardia giuridica ed economica del valore della quota).
La notazione è ovvia, basti pensare alla delibera di nomina dell’organo amministrativo (o anche di approvazione del bilancio) nella quale ricorre un indubbio interesse del socio non incompatibile con quello del creditore, almeno in linea di principio. Del resto, laddove nel caso concreto si rivelasse necessario o opportuno affidare la quota - e la gestione del diritto di voto ad essa inerente - ad un soggetto diverso, con ogni probabilità si giungerebbe alla designazione di un custode diverso dal socio (nota 1: La soluzione appare in linea con quanto espresso dalla giurisprudenza; cfr. Trib. Milano, 14 febbraio 2012, in Giur. it., 2012, 7, 1593, con nota di Boggio: In difetto di nomina di un custode diverso dal socio sequestrato, deve essere ordinata l’iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell’assemblea dei soci di una s.r.l. approvata con il voto determinante del socio sequestrato. Conformi Trib. Milano, 24 febbraio 2012 e ancora Trib. Milano, 11 aprile 2013, in Società, 2013, 859.).
Non sembra, infine, che la natura del bene “quota” (normalmente ritenuta alla stregua di un bene mobile immateriale) si opponga alla ricostruzione offerta: le norme che disciplinano il pignoramento disciplinano infatti l’atto iniziale del processo esecutivo ed è ben possibile che vi un pignoramento modellato sulla disciplina immobiliare sia compatibile con tale natura ed eventualmente con l’applicazione delle ulteriori norme che disciplinano il processo esecutivo. Ciò trova a nostro avviso conferma nell’art. 137 del Codice della proprietà industriale (“Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale”) che prevede un pignoramento per certi versi analogo (atto notificato al debitore e successiva trascrizione entro otto giorni dalla notifica) e certamente diverso rispetto al pignoramento “mobiliare” ordinario, disponendo altresì che “all’esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l’esecuzione sui beni mobili” (così il comma 2 dell’articolo richiamato). Non solo, sempre l’art. 137, al comma 4, dispone che sia il debitore, dalla data della notificazione, ad assumere gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di proprietà industriale, così evidentemente dando ulteriore conferma del fatto che le particolarità di taluni beni mobili (immateriali) possano certamente comportare una deviazione dalla norma generale del codice di rito secondo la quale il debitore può essere nominato custode solo se vi sia l’espresso consenso del creditore.
2. Efficacia dell’iscrizione nel Registro delle imprese
Passando al secondo aspetto problematico, ci si chiede quale sia l’efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese.
In dottrina la questione è dibattuta: a fronte di un orientamento (per vero minoritario) che attribuisce all’iscrizione una vera e propria efficacia costitutiva (nota 2: In questo senso Scano, Commento sub art. 2471, in Codice civile commentato, a cura di Alpa Mariconda, Milano, 2009.), l’orientamento nettamente prevalente è nel senso dell’efficacia dichiarativa (nota 3: Così, fra gli altri, Briolini, Commento sub art. 2471, in S.r.l. - Commentario, a cura di Dolmetta-Presti, Milano, 2011, 391; Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in Il codice civile. Commentario, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, t. I (artt. 2462-2474), Milano, 2010, 677; Dimundo, Commento sub art. 2471, in Bianchi (a cura di), Società a responsabilità limitata. Artt. 2462- 2483 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Milano, 2008, 417; Piccinini, Commento sub art. 2471, in Codice commentato delle s.r.l., diretto da Benazzo-Patriarca, Torino, 2006, 191; Salanitro, Profili sistematici della società a responsabilità limitata, Milano, 2005, 54; Amendola, Il pignoramento di quota di s.r.l., in Riv. esec. forz., 2004, 17; Acone, Note in tema di pignoramento di quote di società a responsabilità limitata, in Riv. esec. forz., 2004, 627.).
Per la soluzione del problema, tuttavia, non sembra necessario aderire all’una o all’altra tesi ed appare invece preferibile indagare circa la possibilità che i singoli adempimenti previsti nel procedimento attraverso il quale si articola il pignoramento, abbiano una loro propria rilevanza anche prima che tale procedimento sia ultimato (con l’iscrizione nel registro delle imprese). Un dibattito analogo, del resto, si riscontra anche con riguardo alla efficacia della trascrizione nei registri immobiliari prevista per il pignoramento immobiliare dall’art. 555 che, come ricordato, utilizza una formula analoga a quella dell’art. 2352 (“Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione”).
Sul punto si è espressa la Suprema Corte (nota 4: Cass., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12429), la quale ha osservato che, indipendentemente dalla efficacia costitutiva o dichiarativa della trascrizione, “L’esecuzione del pignoramento immobiliare delineata dall’art. 555 cod. proc. civ. ha natura unitaria, benché a formazione progressiva, e si attua attraverso la fase della notifica dell’atto e quella della sua trascrizione. Pertanto, la successiva rettifica, ovvero la rinnovazione di trascrizione carente o erronea, non è sufficiente alla sanatoria dell’invalidità, perché la semplice notifica dell’atto di pignoramento non ha rilevanza autonoma [...]”. La Cassazione parrebbe per tale via riconoscere la trascrizione (ed indipendentemente dalla sua natura) quale elemento di efficacia del pignoramento immobiliare.
Tuttavia non si può non considerare che nel pignoramento della quota vi è un adempimento ulteriore consistente nella notifica (non al solo debitore ma anche) alla società.
Prima dell’abolizione del libro soci (avvenuta con L. n. 2/2009) si riteneva che tale notifica fosse funzionale ad ottenere l’iscrizione nel libro del gravame. Oggi, venuto meno il libro soci, si potrebbe ritenere che tale notifica sia priva di una propria efficacia, (quasi fosse una sorta di mera “notizia” alla società).
La norma è peraltro rimasta in vigore e dunque siffatta interpretazione (sostanzialmente “abrogativa” della norma nella parte in cui chiede la notifica alla società), deve in prima battuta respingersi in forza dei fondamentali criteri ermeneutici.
A ben guardare, invece, siffatta notifica sembra mantenere il proprio fondamentale effetto di rendere opponibile alla società l’avvenuto vincolo anche e soprattutto ai fini dell’esercizio dei diritti amministrativi e del diritto di voto in particolare. Vero è che, proprio a seguito della L. n. 2/2009 e dell’abolizione del libro soci, oggi il trasferimento della quota è opponibile alla società solo con l’iscrizione nel registro delle imprese, tuttavia non si può non considerare che nel caso di trasferimento manca del tutto la notifica alla società del relativo atto, che è invece prevista dall’art. 2471. Ciò senza considerare che, malgrado le frequenti assimilazioni statutarie, il pignoramento ed il sequestro sono ben diversi dal trasferimento previsto dall’art. 2470.
Una conferma di natura sistematica può trovarsi nella già richiamata disciplina prevista dall’art. 137 del Codice della proprietà industriale con riguardo all’esecuzione forzata ed al sequestro di titoli di proprietà industriale. L’art. 137, comma 6, prevede infatti la trascrizione a pena di inefficacia del pignoramento, entro otto giorni dalla notifica al debitore. Tuttavia ciò non impedisce che la notifica produca determinati effetti (da collocarsi all’interno della “fattispecie a formazione progressiva”), e segnatamente il già ricordato effetto di far assumere al debitore gli obblighi di custodia propri del sequestratario giudiziale (art. 137, comma 4, Codice della proprietà industriale).
Sembra dunque ragionevole ritenere che la notifica alla società, come detto tuttora prevista dall’art. 2471, abbia il significato di rendere opponibile alla società le prescrizioni contenute nel relativo atto, prima fra tutte le nomina dell’eventuale custode. Coerentemente con quanto detto in riferimento alla nomina del custode, pertanto, laddove l’atto non contenga la nomina di un custode diverso dal socio, quest’ultimo sarà legittimato ad esercitare il diritto di voto; laddove invece tale nomina vi sia, sarà il custode ad essere legittimato al voto dal momento in cui l’atto è stato notificato alla società e dunque anche nelle more dell’iscrizione nel registro delle imprese.