PMI Innovativa

Firenze · 63 · 2016

Azioni e quote - Categorie di quote - P.M.I.

Massima

1. Le PMI che operano nel campo dell’innovazione tecnologica costituite in forma di società a responsabilità limitata, a prescindere dalla data di costituzione, possono statutariamente prevedere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012 come richiamato dall’art. 4 del DL 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33) categorie di quote fornite di diritti diversi, determinandone liberamente il contenuto anche in deroga all’art. 2468 commi 2 e 3 c.c.

2. Le categorie di quote forniti di diritti diversi di cui al punto 1 non sono soggette al regime di temporaneità (cinque anni) previsto per le start up innovative dall’art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012, disposizione non richiamata dall’art. 4 del D.L. n. 3/2015. A seguito della cancellazione - anche d’ufficio - dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 4 comma 2 del D.L. 3/2015 che consegue alla perdita dei requisiti di PMI Innovativa, le categorie di quote in parola mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte in costanza della sussistenza dei requisiti di PMI Innovativa.

3. Lo statuto della PMI Innovativa costituita in forma di srl può, in via esemplificativa, prevedere l’emissione di categorie di quote:

caratterizzate da intrasferibilità tout court o il cui trasferimento sia subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza che siano previsti condizioni o limiti. Con riferimento a tali categorie di quote, può essere escluso il diritto di recesso del socio finché la società mantenga la qualità di PMI Innovativa e, dunque, finché la stessa sia iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese e comunque nel termine massimo quinquennale, da intendersi quale limite temporale non derogabile alla luce della lettura coordinata con la disciplina della s.p.a.; per le quali è limitato o escluso il diritto di avere notizie dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di fiducia i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (art. 2476, comma 2, c.c.), fermo il diritto spettante ai soci titolari di dette partecipazioni di ispezionare il libro delle decisioni dei soci.

Motivazione

Il c.d. Decreto crescita 3.0 (Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 noto anche come «Investment Compact») ha introdotto una disciplina di favore per le PMI Innovative costituite in forma di Srl modellata su quella della start up, con alcune novità che muovono in modo ancor più nitido verso un avvicinamento funzionale con la disciplina della Spa.

In via preliminare occorre precisare che con “PMI Innovative” si intendono le imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro (raccomandazione 2003/361/CE), che rispettano i seguenti requisiti: sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa; hanno sede principale in Italia, in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati.

Il carattere della “innovatività” è individuato dal legislatore con il possesso di almeno due dei tre seguenti criteri: 1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione; 2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; 3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Nel quadro delle agevolazioni occorre segnalare l’applicazione alle PMI innovative costituite in forma di s.r.l. dell’art. 26 del Decreto 179/2012 in ordine alle “deroghe” alla disciplina societaria ordinaria, con particolare riferimento alla creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti, alla possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote, emettere strumenti finanziari partecipativi e accedere all’offerta al pubblico di quote di capitale. Interventi che, come già argomentato per le massime dedicate alle start up, comportano un rilevante cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a. Anche le PMI innovative, come le startup innovative, possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati. Il D.L. 3/2015 ha infatti ampliato la categoria degli offerenti quote di capitale di rischio tramite portali online includendovi oltre alle PMI innovative, anche Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.

In siffatto contesto, è possibile rinnovare a fondamento delle massime contenute nel punto 3 quanto già osservato in punto di start up innovative costituite in forma di S.r.l. in ordine alla equivalenza funzionale tra categorie standardizzate di quote ed azioni con conseguente attenuazione della separazione tipologica tra il regime della PMI innovativa in forma di s.r.l. e quello della società per azioni (nota 1: Per ogni approfondimento, M. Cian, Società start-up innovative e PMI innovative, Giur. comm., 2015, 6, 969 ss.). Tale contiguità sistematica giustifica anche per le PMI Innovative l’estensione in via analogica alle quote standardizzate dei limiti di diversificazione previsti per la s.p.a. Pertanto al fine di definire la disciplina applicabile alle quote standardizzate e, in particolare, stabilire la portata dell’autonomia statutaria e i «limiti imposti dalla legge» richiamati dall’art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012 applicabile anche alla fattispecie de qua occorre fare riferimento alla disciplina della società per azioni e identificare le norme inderogabili, settore per settore. L’equivalenza funzionale con la s.p.a. trova un ulteriore argomento nel regime di dematerializzazione del trasferimento delle quote di start-up innovative e PMI innovative introdotto dal D.L. 3/2015 in deroga alla disciplina ordinaria, utilizzabile sia in sede di sottoscrizione che di successivo trasferimento delle quote offerte tramite i portali (nota 2: Si tratta del nuovo art. 100 ter TUF il cui comma 2-bis prevede che, in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 2470, secondo comma c.c. per la sottoscrizione o l’acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di s.r.l., tali negozi possano essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati i quali agiscono in nome proprio per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti e nei trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi. La successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o di un acquirente avviene mediante annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario; la certificazione effettuata dall’intermediario, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all’articolo 2470 secondo comma c.c.).

Da precisare infine che per accedere al regime di agevolazioni, ivi comprese quelle di cui sopra relative alle «deroghe al diritto societario” e all’equity based crowdfunding, le PMI innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese presso le Camere di Commercio, iscrizione che avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio competente una autocertificazione di possesso dei requisiti, con obbligo di aggiornare con cadenza annuale (scadenza 30 giugno) i dati forniti al momento dell’iscrizione, pena la perdita dello status di PMI innovativa.

Con riferimento alla massima n. 2, a fondamento della relativa formulazione vi è l’assenza nella disciplina delle PMI Innovative di un limite temporale, sia esso espresso o risultante dal richiamo a quanto previsto in tema di start up innovative per le quali è previsto il requisito della durata temporale massima di cinque anni. Pur mancando un limite temporale generale, l’effetto estintivo della qualifica di PMI Innovativa - e delle relative agevolazioni - consegue alla cancellazione anche d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 4 comma 2 del D.L. 3/2015 in dipendenza della perdita dei requisiti di legge. Tale effetto discende dal carattere costitutivo della pubblicità camerale. Sicché, come già argomentato per le start up innovative, le categorie di quote standardizzate emesse dalla PMI innovativa poi cancellata dalla sezione speciale mantengono efficacia limitatamente a quelle già sottoscritte in costanza della sussistenza dei requisiti di PMI Innovativa stessa.

Norme collegate

Art. 4 D.L. 2015 n. 3Art. 100-ter TUFArt. 2476Art. 2468Art. 2470Art. 26 PMI

Massime collegate (8)