Porta aperta e clausole di prelazione
Triveneto · M.A.12 · 9-2005
Atto costitutivo - Soci
Massima
Il principio della “porta aperta” che caratterizza ancora – ed in modo rafforzato rispetto al passato la disciplina delle società cooperative – non esclude la legittimità di una clausola di prelazione a favore dei soci già tali in occasione del trasferimento della partecipazione da parte di uno di essi. Ciò, naturalmente, non potrà consentire al socio di superare i limiti di partecipazione consentiti dalla legge.
Norme collegate
Art. 2524Art. 2525Art. 2527Art. 2528Art. 2530