Previsione di un premio di maggioranza o di uno sconto di minoranza nella clausola statutaria di valorizzazione delle azioni per il caso di recesso

Triveneto · H.H.8 · 9-2015

Recesso - Recesso in s.p.a.

Massima

Con riferimento alle cause convenzionali e derogabili di recesso, è legittimo che lo statuto di una società per azioni non quotata disponga che, in sede di liquidazione delle azioni del socio recedente, si preveda un “premio di maggioranza”, da attribuirsi nel caso in cui la partecipazione azionaria del socio uscente garantisca una posizione di controllo in seno alla società, oppure uno “sconto di minoranza”, da applicarsi nell’opposta ipotesi in cui il “pacchetto azionario” sia ininfluente ai fini del controllo societario.

Motivazione

Secondo una non condivisibile impostazione, in sede di liquidazione delle azioni del socio recedente, è sempre possibile tenere conto dei c.d. “premi di maggioranza”, da attribuirsi nel caso in cui la partecipazione azionaria del socio uscente garantisca una posizione di controllo in seno alla società, e dei c.d. “sconti di minoranza”, da applicarsi nell’opposta ipotesi in cui la suddetta partecipazione sia ininfluente ai fini del controllo societario, e ciò con riferimento sia alle cause inderogabili di recesso sia a quelle derogabili o convenzionali.

Tale assunto troverebbe fondamento nel richiamo, operato dall’art. 2437 ter, comma 1, c.c., al “valore di mercato delle azioni”, essendo necessario attribuire al socio receduto quanto lo stesso riceverebbe nel caso di vendita del pacchetto azionario di sua spettanza.

Al contrario, si ritiene che la disciplina normativa dettata in tema di recesso non permetta, sempre e comunque, di liquidare il socio uscente mediante con l’attribuzione di un valore equivalente a quello che lo stesso conseguirebbe alienando le proprie azioni.

L’applicazione dei criteri di valutazione previsti dall’art. 2437 ter c.c., infatti, consente al socio di ricevere la porzione di sua spettanza della ricchezza societaria generata fino all’esercizio del diritto di exit, senza che in tal senso rilevino precedenti cessioni in cui fossero state concordate maggiorazioni o riduzioni del prezzo di acquisto dipendenti dall’entità del pacchetto azionario ceduto.

Inoltre, si ritiene che la previsione di “sconti di minoranza” impingerebbe nel divieto di cui all’art. 2437, ultimo comma, c.c., e nella sanzione di nullità ivi inflitta ad ogni patto che sia volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di uscita del socio in presenza di una fattispecie inderogabile di recesso; l’applicazione di uno sconto al valore di liquidazione, infatti, limiterebbe in concreto l’esercizio del recesso.

Tuttavia, è legittimo prevedere, ai sensi dell’art. 2437 ter, comma 4, c.c., criteri statutari di liquidazione che, con riferimento alle sole cause derogabili o convenzionali di recesso, dispongano l’applicazione di premi o sconti.

In tal caso, infatti, non sussiste la necessità di valutare l’equità del “prezzo” d’uscita, atteso che la facoltà di exit è prevista (o mantenuta) in ipotesi in cui la stessa normalmente non sussisterebbe (o potrebbe essere inibita).

Sul punto, pertanto, da un lato si condivide la tesi secondo cui, con riferimento alle suddette fattispecie di recesso, risultano possibili previsioni statutarie che impongano uno sconto di minoranza che tenga conto della consistenza limitata della partecipazione azionaria; dall’altro, per le medesime ragioni, pare legittima la previsione di un “premio di maggioranza” con riferimento alle ipotesi derogabili o convenzionali di recesso, e ciò nonostante tale maggiorazione non collimi stricto sensu con l’esigenza di imputare al socio la porzione di sua pertinenza della ricchezza generata dalla società sino al momento del recesso.

Le considerazioni fin qui svolte, invero, non sembrano riferibili alle società per azioni quotate in mercati regolamentati, in quanto la previsione di “premi di maggioranza” e “sconti di minoranza” mal si concilierebbe con il procedimento di liquidazione delle azioni dettato dall’art. 2437 ter, comma 3, c.c.

Norme collegate

Art. 2437-ter